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NUMERO 23 - 20/11/2013

 Compatibilità costituzionale del divieto di conversione del rito sommario in ordinario nei giudizi di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

La questione di legittimità costituzionale avanzata dalla Corte d’Appello di Firenze con l’ordinanza n. 174/2012trae origine da un ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 29 d.lgs. n. 150/2011, mercé il quale la Valdichiana Tour s.r.l. si opponeva all’indennità quantificata dal Comune di Sinalunga (Siena) per l’espropriazione di un terreno; la società ricorrente, previa ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta a stimare il valore di mercato del fondo, chiedeva la determinazione giudiziale dell’indennità dovuta. Il Comune contestava, da parte sua, la fondatezza della domanda avversaria per la ritenuta congruità dell’indennizzo offerto. Occorre anzitutto rammentare che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, disciplinate oggi dal citato art. 29 d.lgs. n. 150/2011, soggiacciono, in forza del disposto di cui al comma 3° dell’art. 3 del medesimo decreto, al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile, essendo tradizionalmente devolute alla cognizione della Corte d’Appello in unico grado. Peraltro, per espressa previsione del comma 1° del menzionato art. 3 ed in ossequio al criterio di delega di cui all’art. 54 comma 4 lett. b) n. 2 della Legge 18 giugno 2009 n. 69... (segue)



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