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di Renzo Dickmann
La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza
+ Corte cost., sent. n. 1 del 2014
Con l’attesa sent. n. 1 del 2014 la Corte risolve la (da tempo) “disattesa” questione della legittimità costituzionale della legislazione elettorale vigente per la formazione delle Camere, con specifico riferimento al premio di maggioranza e al voto di lista. In questa nota si desidera offrire una disamina dei passaggi qualificanti della sentenza, sottolineando che l’analisi svolta consiste in argomenti solo giuridici, che pertanto non possono essere ricondotti in alcun modo nell’ambito del dibattito politico in corso sulle riforme elettorali possibili o necessarie. Le questioni esaminate dalla Consulta sono state poste dalla Corte di cassazione con riferimento alle norme che prevedono un premio di maggioranza a livello nazionale per l’elezione della Camera dei deputati e premi di maggioranza regionali per l’elezione del Senato della Repubblica, nonché voti di lista e non di preferenza ai fini della formazione delle Camere. Per i profili di ammissibilità della questione si rinvia ad alcune considerazioni svolte nell’ultimo paragrafo del presente scritto. Nel merito la Corte formalmente ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e dell’art. 17, commi 2 e 4, del testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che prevedono i premi di maggioranza, e degli artt. 4, comma 2, e 59 del testo unico n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del testo unico n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati alle elezioni per le due Camere... (segue)
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