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Convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2014, n. 28 (in G.U. 17/03/2014, n.63).
Il contenuto sembra omogeneo, anche se il Comitato per la legislazione rileva che le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 3 e 8, concernenti, le prime, finanziamenti a favore dei fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, dello UN Staff college di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI e, le seconde, per la ristrutturazione del Quartier Generale della NATO di Bruxelles non sono riconducibili al titolo e alle premesse del decreto legge.
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