Le procedure di adozione di un testo costituzionale configurano i caratteri essenziali del regime politico ed istituzionale che questo pone in essere. Allo stesso modo, le regole preposte alla sua revisione confermano quei caratteri (Delpérée, 1991, 20) determinando a loro volta il grado di elasticità della fonte suprema dell'ordinamento. Il criterio dell'elasticità sintetizza la capacità di un ordinamento costituzionale di resistere alle pressioni esterne, mettendo in evidenza le “incompatibilità tra lettera e principio politico dominante” (Lanchester, 2011, 6). All’inizio del secolo scorso, James Bryce aveva teorizzato il concetto dell’elasticità nel suo saggio “Costituzioni flessibili e rigide”: Bryce sosteneva che ogni Costituzione fosse “l’espressione dei caratteri della Nazione” (Bryce, 1901, 125) ed in tal senso superava la classica suddivisione dicotomica in “Costituzioni scritte” e “Costituzioni non scritte” per giungere ad una classificazione dei vari tipi di Costituzione più stringente sul piano teorico... (segue)