Log in or Create account

NUMERO 3 - 05/02/2014

 TAR TRENTINO ALTO ADIGE, Ordinanza n. 23/2014, Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea di ricorso in tema di'affidamento della gestione del servizio infermieristico

+ M.A. Sandulli, Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dell'abuso di processo o diniego di giustizia?

Con ordinanza n. 23 del 29 gennaio scorso il TAR Trentino-Alto Adige, Sez,. di Trento, ha (finalmente) sottoposto alla Corte di Giustizia Europea la questione di compatibilità euro unitaria degli spropositati importi del contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di appalti pubblici. Sul tema, Federalismi aveva pubblicato nell’ottobre 2012 uno scritto di Maria Alessandra Sandulli (professore ordinario di diritto amministrativo e di giustizia amministrativa nell’Università di RomaTRE), che, per la sua rinnovata attualità, si ritiene opportuno riproporre.

Nella stessa linea critica sostenuta dalla prof. Sandulli, il TAR di Trento ha sollevato questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE se “ i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici”.

In particolare, il Collegio, presieduto dal Pres. Armando Pozzi, ha rilevato che, nelle controversie in materia di appalti pubblici, gli eccessivi e sproporzionati importi del contributo unificato incidono in modo intollerabile:

“a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l’annullamento di un provvedimento illegittimo;

b) sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici “ricchi”, per i quali resta comunque conveniente accettare l’alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all’esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell’appalto;

c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull’osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (ex artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 del codice del processo amministrativo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU) e non solo apparente.”



Execution time: 43 ms - Your address is 18.226.165.170
Software Tour Operator