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di Renzo Dickmann
La contribuzione su base volontaria ai partiti politici prevista dal decreto legge n.149 del 2013. Molte novità ed alcuni dubbi di costituzionalità
Non sono passati nemmeno due anni da che la legge 6 luglio 2012, n. 96, aveva introdotto una sostanziale riforma del sistema di finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, in particolare sul fronte del controllo della relativa gestione finanziaria e contabile, che con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si è abolito il sistema di finanziamento pubblico definito da quella legge e si è introdotto un sistema di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta “fondate sulle scelte espresse dai cittadini”, come previsto all’art. 1, comma 2, del predetto decreto, che dispone anche che, per beneficiare di tale contribuzione, i partiti politici devono rispettare i requisiti di trasparenza e democraticità da esso stabiliti. Prima di passare in rassegna la nuova disciplina pare utile evidenziare alcuni profili problematici sul piano della costituzionalità formale e sostanziale del decreto-legge n. 149, fondati su considerazioni di ordine esclusivamente giuridico. In proposito si desidera sottolineare che non si svolgeranno riflessioni di alcun tipo sui profili politici delle scelte di merito del legislatore. In particolare non si darà conto del dibattito politico che ha accompagnato la gestazione della nuova disciplina, ove da esso non siano desumibili elementi utili alla presente analisi giuridica. Passando alle questioni di costituzionalità, si rileva che il contenuto del decreto-legge n. 149 corrisponde esattamente a quello di un progetto di legge approvato in prima lettura dalla Camera prima della sua emanazione. Sul punto è necessario domandarsi in generale se possano sussistere effettivi requisiti di straordinaria necessità e urgenza di un decreto-legge che riproduca il contenuto di un progetto legislativo in itinere, tanto più quando una materia, come quella de qua, è stata sempre disciplinata con leggi ordinarie delle Camere... (segue)
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