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NUMERO 9 - 30/04/2014

 Gli emendamenti alla legge Pinto al primo vaglio di legittimità costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesploso ma sussistente

Si risolvono in una pronuncia di inammissibilità i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riferimento all’obbligo, per la vittima della lentezza giudiziaria, di attendere la chiusura definitiva del processo, prima di presentare ricorso alla Corte d’Appello per chiedere l’equa riparazione dovuta per la lunghezza dei tempi della giustizia. Ma la questione oggi prospettata è seria e la sua mancata definizione nel merito lascia sul campo una normativa che costituisce una miccia accesa per una potenziale nuova deflagrazione di ricorsi a Strasburgo, volti a far valere il rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo, consacratonell’art. 6 Cedu, nella ormai consolidata configurazione che esso ha ricevuto dai giudici europei. Le ragioni che hanno impedito la trattazione sostanziale della questione, come si vedrà, sono di natura tale che non si può nemmeno auspicare, come spesso è possibile dinanzi ad una pronuncia meramente processuale di inammissibilità, che, se la questione dovesse essere riproposta rispettando i requisiti per non essere respinta in limine litis, possa finalmente giungersi ad una sentenza di accoglimento, dando così credito alle buone ragioni prospettate per sostenere l’incostituzionalità del disposto di legge censurato. Il che aggrava la responsabilità posta a carico del legislatore, in quanto unico organo chiamato a porre fine alla seria violazione convenzionale oggi denunciata... (segue)



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