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NUMERO 10 - 14/05/2014

 Verso la fine della giustizia costituzionale 'alla siciliana'

Con la recente ordinanza n. 114 del 7 maggio 2014 la Corte costituzionale ha rimesso davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003 (c.d. “legge La Loggia”), nella parte in cui fa salva “la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana”. Con la formula appena richiamata, all’indomani della riforma del titolo V della Costituzione, il legislatore ha consentito la sopravvivenza del peculiare meccanismo di controllo delle leggi regionali siciliane, previsto dagli artt. 27 e 30 dello statuto speciale, che, dunque, è riuscito a resistere sino ad oggi, sebbene - come si dirà meglio nel prosieguo – sia stato, negli anni, rimaneggiato e parzialmente ridefinito dalla giurisprudenza costituzionale. Com’è noto, in seguito alla legge costituzionale n. 3 del 2001, il c.d. “giudizio in via d’azione” - configurato dall’originario art. 127 Cost. come strumento di controllo preventivo su iniziativa del Governo – è stato trasformato in un meccanismo di controllo costituzionale successivo nei confronti delle leggi regionali già promulgate ed entrate in vigore, che può essere attivato con ricorso governativo entro il rigido termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge... (segue)



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