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NUMERO 12 - 11/06/2014

 Delega legislativa e omogeneità dell’emendamento rispetto al decreto-legge

Con la sent. n. 237 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dichiarando illegittima tale normativa solamente in relazione alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino. Le questioni di legittimità rigettate erano state sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona, i quali, facendosi portavoce di uno stato di generale dissenso, miravano alla caducazione della riforma concernente la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, che ha, in particolare, posto in essere la soppressione di numerose Sezioni distaccate di Tribunale. Diverse sono state le ordinanze di rimessione emanate, e diversi sono stati i profili di incostituzionalità denunciatiL’aspetto che in questa sede interessa, tuttavia, è la conformità della disposizione che contiene delega legislativa al Governo, inserita in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, rispetto all’art. 77, secondo comma, della Costituzione; sia perché tale presunto vizio è quello maggiormente denunciato dai giudici rimettenti, sia perché la problematica tocca un tema – quello della omogeneità degli emendamenti inseriti in fase di conversione rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge – che era già stato trattato in altre pronunce della Corte (in particolare nella sent. n. 22 del 2012), e che con la decisione in esame trova modo di essere approfondito... (segue)



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