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NUMERO 15 - 23/07/2014

 Il biennio di permanenza in servizio dei professori universitari alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa; in particolare, la peculiare posizione dei docenti di materie cliniche

La disciplina del collocamento a riposo dei docenti universitari è stata oggetto, negli anni, di una pluralità di normative e di interventi giurisprudenziali non sempre tra loro concordanti; per tali ragioni, al fine di avere una visione chiara, si ritiene opportuno fornire di seguito un breve esame della pregressa normativa, benché taluni dei testi che saranno citati conservino, ormai, un valore esclusivamente storico. Inizialmente lo stato giuridico ed economico dei docenti universitari era regolato dal Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (recante Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – da ora, GU – 7 dicembre 1933, n. 283) che disponeva, all’art. 110, il collocamento a riposo dei professori che avessero compiuto il 75° anno di età. Con l’articolo unico del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251 (recante Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età e pubblicato nella GU 22 novembre 1947, n. 269), ratificato con legge 480/1950, si stabilì che dopo il compimento del 70° anno di età i professori universitari assumessero la qualifica di fuori ruolo fino a tutto l’anno accademico durante il quale compivano i 75 anni... (segue)



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