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UENPE, dec. n. 2/2009,
Ufficio elettorale naz. per il Parlamento europeo, Sentenza n. 2/2009, in tema di confondibilità e segni tradizionali di partiti rappresentati in Parlamento (Dc-Pizza c. Ministero dell'Interno e Udc)
A prescindere da eventuali vicende giudiziarie riguardanti il profilo privatistico della titolarità dei segni distintivi di un partito (specie se non si sono concluse con sentenza passata in giudicato), in sede di ammissione dei contrassegni per le elezioni viene in rilievo solo la specifica normativa di rilevanza pubblicistica (art. 14, commi 3, 4 e 6, d.P.R. n. 361 del 1957, richiamato, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dall’art. 11, primo comma, della legge n. 18 del 1979) volta a garantire una corretta scelta dell’elettore, immune da sviamenti e confusioni, verso una determinata forza politica, tutelando l’affidamento identitario dell'elettore stesso nell’immagine socialmente acquisita di un determinato partito.
In ordine alla valutazione di confondibilità, la rappresentazione grafica di uno scudo crociato con la scritta LIBERTAS con identici colori su sfondo azzurro ha innegabile attitudine evocatoria della simbologia del contrassegno dell’UDC (partito rappresentato al Parlamento nazionale e a quello europeo, a differenza del partito utilizzatore dell'emblema ricusato), proprio per la posizione centrale e della massima evidenza prospettica che assume, in tali contrassegni, lo stesso scudo crociato; a nulla rilevano mutamenti del simbolo nel tempo che non riguardano l’elemento ritenuto confondibile.