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FOCUS - Osservatorio sui simboli politici

 Tribunale, Roma, Ordinanza n. 9043/1991, in tema di mutamento di denominazione dei partito, recesso collettivo e titolarità dei segni distintivi (Partito comunista italiano c. Partito democratico della sinistra, pres. Delli Priscoli)

Sono applicabili alle associazioni non riconosciute, in quanto compatibili, le norme relative alle persone giuridiche private (associazioni riconosciute), per cui esse sono titolari di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in via giudiziaria, ivi compresi i cd. diritti della personalità; compresi quelli relativi alle denominazioni e ai simboli (i soli elementi attraverso i quali detti soggetti sono individuati nella comunità sociale).
La funzione peculiare assegnata al partito politico dall’art. 49 della Costituzione non altera la sua natura di associazione non riconosciuta, ma la tutela del nome e della identità personale del partito politico, specie se a larga base elettorale, non può non essere più penetrante rispetto a quella riservata alle altre associazioni, per le finalità primarie perseguite.
La tutela giuridica della denominazione e dei simboli delle associazioni non riconosciute può rinvenirsi per analogia anzitutto nella disciplina dettata dall’art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, configurando l'azione come azione di usurpazione; analoga protezione può aversi sotto il profilo della tutela dell’identità personale, la cui regolamentazione va, del pari, dedotta per analogia dalla disciplina prevista per il diritto al nome.
Il simbolo per l’associazione non riconosciuta, soprattutto se costituente un partito, non può non essere considerato parte del nome quanto a tutela giuridica, la quale va estesa a qualsiasi attributo individualizzante. pur se esso costituisca solo una parte della denominazione.
Non è corretto parlare di "dismissione" di un simbolo quando il vecchio emblema nella sua interezza è stato, all’esito di un lungo procedimento deliberativo, conservato dall’associazione, sia pure incorporato in un simbolo più complesso.
Ogni giudizio di carattere ideologico sulla discontinuità o continuità di un'esperienza politica in relazione alle associazioni tra cui è causa - in quanto implicante giudizi politici, al giudice non consentiti - non può essere dato dal magistrato, che deve limitarsi a prendere atto della formale effettiva volontà di conservare il vecchio simbolo come elemento costitutivo della nuova identità.
La tutela dell’identità del partito politico si estende, per lo meno in casi particolari, anche a simboli e denominazioni che, seppure non più usati come in precedenza, non siano stati ripudiati e abbandonati, poiché l’uso di quesi segni da parte di altro soggetto può ingenerare confusione e dar luogo a equivoci da parte dei cittadini (dai potenziali associati agli elettori).
Mutuando la regola dall'ambito dei segni distintivi commerciali, in caso di cessazione dell'uso di un segno da parte di un soggetto politico, altra formazione potrà lecitamente servirsene soltanto quando, per il decorso del tempo, il segno abbia perso il suo riferimento al soggetto che l’aveva adottato per primo, in ossequio a un'esigenza di carattere generale di chiarezza e non confondibilità (la stessa che presiede alle regole dettate in tema di contrassegni elettorali). 



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