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Trib. Roma, sez. III civ., (ord.) 25 marzo 2013,
Tribunale, Roma, Ordinanza del 25/03/2013, in tema di validità della convocazione del congresso di un partito (Presutto, Tufaro e altri c. Dc-Fontana e Fontana, g.d. Scerrato)
L’art. 23 c.c. è sempre applicabile in caso di decisioni incidenti su diritti soggettivi degli associati, a nulla rilevando che si sia in presenza di una delibera non dell’assemblea, ma di un differente organo dell’associazione.
Se si intende essere espressione di una tradizione politica e i continuatori di un partito mai estinto, è evidente che lo Statuto, ossia la regola di funzionamento dell’ente e dei suoi organi, deve essere osservato in tutto e per tutto (per lo meno fino a una sua regolare modifica), altrimenti si dovrebbe verificare di volta in volta, in base a chi intende essere il continuatore del partito ed alle sue reali dimensioni, quale sia il limite dell’applicazione della disciplina statutaria e stabilire caso per caso quali parti dello Statuto debbano essere applicate o siano tralasciabili.