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Trib. Roma, sez. III civ., n. 14046/2014,
Tribunale, Roma, Sentenza n. 14046/2014, in tema di validità degli atti del consiglio nazionale di un partito irregolarmente convocato (Cerenza, Potenza e altri c. Fontana, Dc-Fontana e altri, g.u. Romano)
Anche nell’ambito delle associazioni non riconosciute, la deliberazione contraria alla legge ovvero all’atto costitutivo è normalmente annullabile. Se in precedenza la giurisprudenza, anche di legittimità, aveva negato che l'art. 23 c.c. si applicasse alle delibere assembleari affette da vizi talmente gravi da risultare inesistenti, dopo la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 le ipotesi prima qualificate come inesistenza sono state tramutate in ipotesi di nullità, considerate comunque eccezionali: la deliberazione nulla resta un atto giuridico esistente, rimovibile (senza limiti temporali) rivolgedosi all’autorità giurisdizionale con istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 23 c.c.
Ai sensi dell’art. 8 delle disp. att. c.c., la convocazione dell’assemblea delle associazioni (e, per estensione, degli altri organi dell’ente) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Una eventuale impossibilità giuridica di costituire l'organo di un partito, procedendo nelle forme previste dallo statuto, può costituire una causa di estinzione dell’associazione, ma non può importare la violazione delle regole procedimentali relative alla convocazione dei componenti dell'organo medesimo; non rilevano dunque difficoltà meramente pratiche nell'individuazione dei membri dell'organo da convocare con avviso personale.