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NUMERO 19 - 15/10/2014

 L’insostenibile leggerezza della costituzione europea di fronte alla crisi finanziaria.

 Affermava Giuseppe Guarino già quarant’anni fa, con la consueta lucidità, che «la indispensabilità della integrazione dei ruoli dell’economista e del giurista non deve indurre nel convincimento che queste due discipline, una volta collegate, siano autosufficienti […]. Per avvalersi di un mezzo, bisogna innanzitutto volerlo: ed il compito di indicare ciò che nella società bisogna volere è dell’ideologo, l’odierno “moralista”, cioè della classe di persone che svolge nella società la funzione propriamente culturale. L’ideologia determina i traguardi, gli obiettivi da porre all’azione. Vi è, ovviamente, un notevole interscambio: economia e diritto indicano obiettivi che stanno per essere raggiunti o potrebbero essere raggiunti; gruppi di interesse premono verso questa direzione. L’ideologia è anche frutto di informazione, sollecitazioni, tensioni. Ma gioca a sua volta un ruolo attivo, sia perché può indicare obiettivi, che la tecnica da sola non ha ancora individuato, forzando così la tecnica in quella direzione, sia perché può rifiutare obiettivi verso i quali viene sollecitata dalle forze pratiche». Queste parole, così lungimiranti e in parte esse stesse decisive nell’indirizzare economia e diritto verso una direzione, sembrano essere la cornice più adatta entro cui collocare attualmente i problemi del costituzionalismo europeo, ai quali lo stesso scritto citato era dedicato. Il processo di integrazione europea avviatosi a seguito della conclusione del secondo conflitto mondiale e della divisione politica “bipolare” del mondo è sempre stato caratterizzato dall’essere un percorso “a tappe”, senza una meta ultima prestabilita, caratterizzato da una continua dinamica di “stop and go”, nella quale i numerosi arresti subite dal progetto europeista non hanno impedito di proseguire la marcia verso «un’unione sempre più stretta». In questo senso, nonostante lo “sgomento costituzionale” che ha seguito il rigetto del Trattato cosiddetto “costituzionale” nel 2005, avvenuto nel delicato momento in cui si era scelto per  esigenze politiche allora avvertite come pressanti di dare alla sua adozione il crisma della legittimazione popolare diretta, il processo di integrazione è continuato, aggravando le contraddizioni già insite in esso e venute alla luce a seguito della vicenda referendaria, che tuttavia hanno potuto continuare ad essere tenute lontane dal dibattito politico interno degli Stati membri quel tanto che è bastato per la ratifica dell’ultimo Trattato di Lisbona, che pure non è avvenuta senza rilevanti ripercussioni costituzionali, come è possibile riscontrare nella decisa presa di posizione del giudice costituzionale tedesco nell’ormai miliare Lissabon-Urteil. Ma un arresto ben più grave è stato causato della crisi finanziaria globale, per l’evidente ragione che essa ha colpito con una durezza del tutto inedita, in questa fase storica, direttamente il punto più debole della costruzione europea, quel demos la cui assenza costituirebbe il principale limite all’integrazione costituzionale. Come è stato autorevolmente affermato, la Grande Crisi ha sconvolto l’ordine europeo e «di fronte a questa frammentazione – o disunione – vi è un vuoto concettuale. È mancato finora uno sforzo di intelligenza collettiva paragonabile a quello degli altri ’30. Uno sforzo cioè di connessione tra una teoria dello Stato – il nuovo Stato comunitario a sovranità autolimitata – e una teoria economica di uscita dalla crisi». Nell’attesa che sia compiuto, o anche solo avviato, un simile sforzo, il presente scritto si prefigge di offrire un contributo all’analisi della connessione tra la teoria dello Stato in questione e l’impatto che la crisi economico-finanziaria ha avuto e sta avendo sul grado di omogeneità in fatto e sul grado di torsione degli stessi principi giuridici di struttura all’interno dell’Unione, nonché sulle conseguenze costituzionali dei limiti del processo di convergenza economica degli Stati membri. Tale tentativo di contributo sarà svolto ponendo l’attenzione sul  principio di omogeneità (costituzionale), sia nella sua accezione sostanziale (valoriale), che in quella istituzionale o organizzativa, che a livello europeo trova la sua primaria garanzia nella “clausola di omogeneità europea”, la procedura per la garanzia della quale è codificata dall’art. 7 del Trattato sull’Unione Europea, e sull’ipotesi della sua applicazione. Per valutare tale impatto – in assenza di una teoria economica di uscita dalla crisi – l’analisi sarà svolta a partire da una teoria economica della crisi: attraverso quest’analisi si proverà quindi ad offrire, anche sulla scorta della dottrina costituzionalistica più recente, una diversa prospettiva sugli sviluppi e sui limiti dell’integrazione asimmetrica europea, convinti che sgombrare il campo da rappresentazioni edulcorate del processo in corso possa contribuire a disvelare i rischi derivanti dall’egemonia del diritto dell’Unione ed dal declino del costituzionalismo democratico in tutta la loro drammaticità... (segue)



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