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NUMERO 19 - 15/10/2014

 Il ruolo delle corti nel rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nell'Ue.

 La crisi economica finanziaria ha reso evidente come uno dei principali punti deboli dell'Unione europea sia dato dall'assenza di una competenza accentrata sulle politiche economiche dei singoli stati membri – di cui i parlamenti nazionali rimangono custodi – residuando nell'àmbito dell'Unione solo l'opera di coordinamento delle politiche economiche nazionali e la competenza esclusiva su quella monetaria. Ciò ha determinato conseguenze molto gravi in termini della stessa sopravvivenza dell'unione monetaria, ma ha anche comportato la riproposizione di pesanti interrogativi sulla democraticità del progetto europeo nel suo complesso, tanto da condurre alla richiesta di un nuovo e rinnovato contratto sociale. Come è stato rilevato, vi sarebbero infatti degli evidenti limiti costituzionali al persistere ulteriore di quest'asimmetria nell'allocazione delle competenze di natura economica e monetaria, in primis il principio di solidarietà cui viene fatto esplicito riferimento anche nel capo dedicato alla politica economica, all'art. 122, § 1, Tfue. Tanto più che oramai, alla luce dell'art. 3, § 1 Tue, l'Unione europea può e deve essere concepita come “un sistema politico aperto” e non più come una mera organizzazione sovranazionale, funzionale solo all'integrazione di una pluralità di mercati nazionali. La ragione di quest'asimmetria di competenze sta, come noto, nelle scelte compiute nel Trattato di Maastricht siglato nel 1992 riguardanti la struttura essenziale dell'Unione economica e monetaria. All'epoca si ritenne, infatti, che la gestione della politica monetaria dovesse essere affidata ad un organo, come la Banca centrale europea, autonomo da qualsiasi condizionamento politico – per permettere il raggiungimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi – mentre il governo della politica economica, imponendo importanti scelte con effetti potenzialmente redistributivi, richiedesse una salda legittimazione democratica scaturibile solo dai processi politici nazionali. Nella discussione che animò le fasi di negoziazione del trattato, si ritenne che la politica monetaria dovesse essere condotta in maniera unitaria ed autonoma e che quindi alla Bce fosse indispensabile assicurare un ampio margine di discrezionalità nello scandagliare il ventaglio di scelte a disposizione per raggiungere l'obiettivo principale di difendere la moneta unica. Ciò condusse alla configurazione di una banca centrale indipendente da qualsiasi relazione con le istituzioni rappresentative, la cui legittimazione democratica si ritenne dovesse fondarsi sulle procedure di nomina, sulla stretta aderenza al mandato fissato nei trattati, su relazioni periodiche concernenti il proprio operato. Un potere di controllo sull'operato della Bce si attribuì alla Corte di giustizia la quale però, nel valutare la legittimità dei suoi atti, difficilmente potrebbe limitare la discrezionalità delle sue scelte, per via della loro natura altamente tecnica. La creazione di una moneta unica non avrebbe perciò necessitato l'istituzione in parallelo di un'unione politica, ma avrebbe comunque sortito degli effetti positivi in termini di una maggiore cooperazione nelle materie economiche. E infatti, sebbene la politica economica rimanesse di competenza di ciascuno degli Stati membri, essa diveniva una questione di interesse comune, ampiamente condizionata dal dovere di coordinarne le scelte assecondando le linee-guida fornite dalle istituzioni europee. Data la sua strutturazione del tutto nuova, caratterizzata da questa profonda asimmetria, la legittimazione democratica dell'Uem rimase perciò ampiamente discutibile, in quanto di difficile comprensione. Per espressa ammissione del Bundesverfassungsgericht, il quale si pronunciò sul tema nella Maastricht Urteil, la cessione delle competenze sulla politica monetaria al livello dell'Unione determinava in effetti un problema di democraticità delle scelte. Tuttavia essa poteva considerarsi possibile e giustificabile nella misura in cui le particolari garanzie di indipendenza della Bce avrebbero assicurato la stabilità della moneta. Lo stesso giudice aggiunse poi nella Lissabon Urteil che, per ciò che concerne la politica economica e di bilancio, la compartecipazione – oltre un dato limite – all'assunzione delle decisioni fiscali riguardanti le entrate e le spese da parte delle istituzioni sovranazionali sarebbe inaccettabile perché comporterebbe una lesione al principio di democrazia. Infatti tali scelte, per i loro riflessi sulle politiche sociali, non possono che spettare al parlamento nazionale il quale ne risponde direttamente nei confronti degli elettori. La crisi economica e gli strumenti di assistenza finanziaria e monetaria che sono stati adottati, o semplicemente annunciati come nel caso delle Omt, hanno messo fortemente in discussione le basi della costituzione economica europea così come scaturita dal Trattato di Maastricht e di fatto confermata, con assai modeste modifiche, dal Trattato di Lisbona... (segue)



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