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NUMERO 21 - 12/11/2014

 Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze del Mibact

Il turismo è materia tanto poliedrica e interconnessa con altri ambiti materiali (ambiente, governo del territorio, beni culturali, salute pubblica, trasporti, commercio, ecc.) da risultare quasi sfuggente nei suoi elementi costitutivi, una sorta di “fenomeno di fenomeno” la cui rilevanza giuridica si accompagna a quella sociale ed economica e la cui connotazione territoriale deve fare i conti con una dimensione nazionale ed internazionale destinata a condizionarne non poco la disciplina, a partire dall’assetto delle funzioni amministrative la cui instabilità è esemplificativa del confronto, ancora in corso, tra sostenitori di una completa regionalizzazione del comparto turistico e fautori di una politica di accentramento delle competenze. Confronto che almeno in una prima fase (1948-1970) ha visto i primi dotati di armi “spuntate”. Sebbene nella Costituzione del 1948 il “turismo” rientrasse tra le materie di potestà legislativa concorrente, che le regioni esercitavano “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato” e senza entrare in contrasto “con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni” (art. 117, comma 1) e gli statuti regionali speciali prevedessero una potestà esclusiva in materia, fino all’istituzione delle regioni ordinarie fu il Ministero del turismo, dello sport e dello spettacolo ad esercitare tutte le funzioni di amministrazione diretta spettanti alle amministrazioni regionali. In aggiunta, chiaramente, ai compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza previsti dalla propria legge istitutiva, la n. 617 del 31 luglio 1959. In altri termini occorrerà aspettare l’istituzione delle regioni ordinarie per avere una reale affermazione del turismo come materia di rilevanza regionale: è infatti in questa seconda fase (1970-2001) che si registra il primo massiccio conferimento di funzioni alle regioni e al sistema delle autonomie locali (d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6 e d.p.r. 24 luglio 1997, n. 616); che vengono riformate le strutture turistiche locali ad opera della prima legge quadro sul turismo (l. 17 maggio 1983, n. 217) e che, per via referendaria, viene soppresso il Ministero del Turismo. Il conseguente riordino delle funzioni amministrative spettanti al centro operato prima dalla l. 30 maggio 1995, n. 203, poi dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed infine dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per quanto ispirato ai principi di semplificazione e decentramento amministrativo, ad una più attenta analisi ci  restituisce l’immagine di uno Stato che, come efficacemente osservato, non ha inteso “abdicare del tutto ai propri compiti non soltanto di indirizzo e di coordinamento delle varie politiche turistiche, ma pure di regolamentazione della materia”... (segue)

 



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