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FOCUS - Osservatorio Città Metropolitane N. 3 - 17/11/2014

 Città metropolitane. Spunti per una lettura del principio autonomistico come strumento di affermazione dei diritti fondamentali della persona

L’istituzione concreta della Città metropolitana nell’ordinamento giuridico italiano, com’è noto assurta al rango di ente costitutivo della Repubblica con la modifica dell’art. 114 Cost. in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, è stata operata con la legge n. 56 del 2014. La disciplina relativa alla Città metropolitana posta da questa legge, nonostante dell’ente si lamentasse l’effettiva istituzione a partire almeno dal 1990, quando comparve nella legge n. 142, è stata ed è oggetto di rilievi critici fondamentalmente catalogabili in tre filoni: in primo luogo se ne è denunciata la illegittimità per la soppressione della Provincia attraverso sua sostituzione con la Città metropolitana nelle dieci Province, appunto, individuate direttamente dal Legislatore e per la stessa istituzione del nuovo ente che non sarebbero disponibili al Legislatore statale; quindi è stata evidenziata una potenziale interferenza delle funzioni metropolitane con quelle della Regione in cui la Città metropolitana si trova collocata; infine è stata dibattuta la sua potenzialità a comprimere le scelte politiche dei Comuni che ne sono entrati “autoritativamente” a far parte. Tutte le posizioni richiamate sembrano accomunate, in linea di massima, dalla considerazione che la legge Delrio rappresenti un intervento statale lesivo del principio autonomistico. Se non che, poiché la stessa Città metropolitana è un ente locale, la legge Delrio può essere letta anche quale particolare modalità attuativa del principio autonomistico così da sollecitare una riflessione (che si potrà solo intraprendere dato che la sua complessità non ne consente uno sviluppo esaustivo nelle presenti pagine)sull’essenza di tale principio. Ciò al fine di proporre una lettura del rapporto fra Città metropolitana ed altre autonomie locali ma prima ancora fra Stato e principio autonomistico sulla base di una chiara interpretazione di tale principio e, dunque, senza alcun pregiudizio ideologico. In tal senso, si vorrebbe contribuire a superare atteggiamenti di chiusura rispetto a tentativi ormai doverosi di risolvere problematiche reali, peraltro unanimemente riconosciute, laddove e se tali atteggiamenti si rivelino soltanto ideologici. In altri termini l’idea è, con riferimento alla legge Delrio, di valutare se la stessa, nell’istituire la Città metropolitana, leda il principio autonomistico o, invece, ne dia un’attuazione che tenga conto di esigenze oggi insoddisfatte dal vigente sistema delle autonomie locali e in passato neppure esistenti; se, ove la risposta sia positiva, lo Stato può legittimamente incidere sul sistema autonomistico riallocando funzioni da un’autonomia locale ad altra (anche di nuova istituzione); se, ma si tratta della questione su cu si fondano le risposte ai due precedenti quesiti, il principio autonomistico sia un fine a se stante o, invece, uno strumento per garantire un fine ulteriore e superiore dell’ordinamento giuridico; infine, in quest’ultima ipotesi, se tale principio si realizzi unicamente attraverso il sistema di cui al titolo V della Costituzione o, invece, vada adeguato, nel rispetto di un suo nucleo irretrattabile da evidenziare, alle nuove esigenze cui è chiamato a far fronte per garantire il fine ultimo cui è strumentale. Ci si chiede, quindi, se è sostenibile, al di là del mancato rispetto del dato formalistico (elusione dell’art.133Cost., rango ordinario e non costituzionale della legge che, tuttavia – occorre ribadire - formalmente non sopprime le Province), l’illegittimità della legge statale nella parte in cui ( e soltanto nella parte in cui) sostituisce le Province con le Città metropolitane e che dota il nuovo ente di funzioni sicuramente interferenti con quelle delle Regioni e quelle dei Comuni, rendendolo titolare di un complesso di poteri rilevanti di differente natura, da quelli di programmazione e pianificazione a quelli di amministrazione attiva... (segue)

 



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