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FOCUS - Osservatorio Città Metropolitane N. 3 - 17/11/2014

 L’attuazione della l. 56/2014 nella Città metropolitana di Venezia

L’iter di attuazione della l. 7 aprile 2014, n. 56 nella Città metropolitana di Venezia deve far fronte ad alcunieventi che ne stanno complicando il naturaleandamento. Il primo, in particolare, è rappresentato dalla nomina,ai fini della gestione provvisoria del Comune di Venezia, di un Commissario prefettizioal quale sono stati attribuiti,a seguito degli avvenimenti che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale, i poteri spettanti alSindaco,alla Giuntaed al Consiglio stesso. La situazione politicadel Comune di Veneziahaindotto il legislatorearitenere necessario ridefinirele procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana e per la contestuale cessazione delle attività della Provincia, con l’introduzione di una specifica disciplina normativa per la sola Venezia. In tal senso,l’art. 23-co. 1ter dl 90/14 (convertito nella l. 11/14) ha infatti previsto che «in considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015; b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni; c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131». Il successivo comma 1-quater ha poi aggiunto che «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni»... (segue)



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