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NUMERO 22 - 26/11/2014

 Il “Diritto al giudice” di cui all’art. 24 Cost. come principio supremo e limite al diritto internazionale generalmente riconosciuto (Nota a Corte cost., sent. n. 238 del 22 ottobre 2014)

La Corte costituzionale, con la sent. n. 238 del 2014, ha ribadito con dovizia di argomenti un chiaro limite che il nostro ordinamento oppone al diritto internazionale generalmente riconosciuto, la cd. “consuetudine internazionale”, al quale l’art. 10, primo comma, Cost. consente di dispiegare effetti diretti nell’ordinamento italiano con il rango proprio di quella disposizione, cioè a livello di fonte costituzionale: si tratta dell’art. 24 Cost., che esprime il “diritto al giudice” e che ha il rilievo di principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano in connessione con il rilievo della dignità della persona umana, garantita al centro dell’ordine costituzionale dall’art. 2 Cost. Si tratta di una delle sentenze più significative della recente giurisprudenza costituzionale in materia - per così dire - internazionale, sia per la funzione ricostruttiva della pregressa giurisprudenza della Corte sia perché valorizza oltremisura il suddetto diritto al giudice con portata generale, tale da influire sui possibili sviluppi della giurisprudenza in tema di limiti al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, nonché al diritto europeo e di organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce, al fine di precluderne effetti incostituzionali nell’ordinamento italiano. Nella presente nota si cercherà di analizzare tale pronuncia, offrendone una lettura che consenta di apprezzarne e, per quanto possibile, raccordarne i contenuti con la pregressa giurisprudenza della stessa Corte, riproducendone all’occorrenza stralci significativi e ricorrendo a schematizzazioni dei principali argomenti usati dalla Corte... (segue)



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