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NUMERO 22 - 26/11/2014

 Il principio di “equilibrio” di bilancio per le autonomie speciali (nota alla sentenza del 7 aprile 2014, n. 88)

La copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di finanza pubblica si arricchisce ora della sentenza n. 88 del 2014 che sembra portare a compimento sul versante della l. n. 243/2012 quel percorso di progressivo accoglimento, da parte del Giudice delle Leggi, del principio di “equilibrio” per Regioni, Province e Comuni introdotto nel nostro ordinamento con la l. cost. n. 1/2012. I contenuti fondamentali di questa riforma erano stati già anticipati da talune sentenze succedutesi proprio nel 2012 - in particolare, la n. 70, 115 e 192, tutte originate da ricorsi della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso leggi regionali aventi implicazioni sui saldi di finanza pubblica - le quali, nelle more dell’entrata in vigore della l. cost. e ancor prima dell’approvazione della legge “rinforzata”, di fatto avevano esteso alle autonomie il principio di “equilibrio” di bilancio. A fronte di tali innovative decisioni giurisprudenziali, la sentenza n. 88 del 2014 potrebbe apparire, prima facie, di minore importanza, essendosi la Corte limitata a confermare, di massima, la legittimità di talune prescrizioni della l. n. 243, impugnate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, senza fare ricorso ai consueti strumenti interpretativi volti ad estendere la portata dell’originario quarto comma dell’art. 81 della Costituzione, ovvero della materia-principio del “coordinamento della finanza pubblica” di cui all’art. 117, terzo comma della Carta. In realtà, per poter compiutamente apprezzare l’approccio ora seguito dalla Corte ed i suoi riflessi nella qualificazione della nuova “Costituzione finanziaria” della Repubblica, bisogna partire dalla distinzione, formulata da parte della dottrina, tra il coordinamento “statico”, che ricomprenderebbe le norme costituzionali e le disposizioni che ne costituiscono diretta attuazione, e quello “dinamico”, concernente le regole adottate volta per volta dal Legislatore per la fase ordinaria di funzionamento del sistema. Mentre per queste ultime il parametro di costituzionalità è stato fino ad oggi rappresentato dal suddetto art. 117, le norme della legge “rinforzata”, riconducibili nell’alveo del coordinamento “statico”, richiederebbero un vaglio di legittimità basato su un più “solido” fondamento giuridico. In tal modo, il conclamato perseguimento degli obiettivi di “equilibrio” per il bilancio dello Stato (art. 81), degli enti territoriali (art. 119) e addirittura per l’intero comparto della pubblica amministrazione (art. 97), inciderebbe non solo sulla cura degli altri interessi pubblici - per effetto dell’alterazione del rapporto tra “legge di bilancio” ed “altre leggi”, a norma del terzo e del quarto comma dell’originario art. 81 - ma anche sull’effettivo riparto delle competenze tra i vari livelli di governo, in nome dell’assolvimento degli obblighi europei per i quali lo Stato è direttamente responsabile. In parallelo, anche dalle disposizioni della l. n. 243/2012 emerge un chiaro orientamento del Legislatore a valorizzare gli aspetti di bilancio rispetto al riparto per materie tra i vari livelli di governo dell’odierno Titolo V, tanto da giustificare una compressione della potestà di spesa delle Regioni (anche di quelle a Statuto speciale, nonostante l’autonomia loro riconosciuta dall’art. 116 della Carta) che risulta ancora più forte, proprio per il carattere “statico” di tali regole, rispetto alle pur cogenti normative di razionalizzazione finanziaria che si sono succedute negli ultimi anni. Solo tenendo a mente l’effetto che tale “irrigidimento” dei vincoli sulla politica di bilancio degli enti territoriali comporta sulla stessa architettura istituzionale della Repubblica si può comprendere la valenza del percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza n. 88 del 2014, peraltro in sintonia con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento, sia nazionale che europeo... (segue)



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