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FOCUS - Fonti del diritto N. 1 - 26/01/2015

 Referendum e secessione. La vicenda della Catalogna

Oggi in Catalogna circa l’ottanta per cento della popolazione  reclama la possibilità di esprimere con le urne se vuole continuare, o non vuole più continuare, a far parte dello Stato spagnolo.  La risposta dello Stato spagnolo a questa richiesta è stata categoricamente negativa. La negazione si basa esplicitamente sulla incostituzionalità della richiesta: violerebbe l’articolo 1.2 della Costituzione, in cui è proclamata la sovranità del popolo spagnolo; e violerebbe l’articolo 2, che stabilisce l’indissolubile unità della nazione spagnola. Ne consegue che la consultazione popolare è considerata incostituzionale perché non si può pretendere una separazione se la Costituzione ha stabilito la nazione spagnola come un’unità indissolubile. E d’altra parte, la decisione di separarsi dalla Spagna, ad ogni modo, spetterebbe a tutto l’insieme del popolo spagnolo, soggetto nel quale risiede la sovranità.   Ma a mio parere, questa posizione, mostrando di voler essere rigorosamente rispettosa del dettato costituzionale è, invece, quella che più se ne allontana perché non tiene conto affatto delle altre norme costituzionali, che sono parte integrante della Costituzione quanto queste.  Dunque il primo punto che tratterò è quali sono queste altre norme e come interagiscono con il riconoscimento della sovranità concentrata e con il principio dell’unità. E qui vi anticipo già la mia opinione in proposito: l’esercizio del diritto a decidere, inteso come diritto dei cittadini catalani a pronunciarsi circa una possibile secessione dallo Stato spagnolo, rientra perfettamente nello spirito della Costituzione. Dopo aver dimostrato che tale diritto già trova albergo nel dettato costituzionale, farò riferimento alle vie legali attraverso le quali esso potrebbe essere esercitato all’interno



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