Le conclusioni dell’Avv. Generale alla Corte di Giustizia, con le quali è stato affermato il rispetto da parte del programma OMT approvato dalla BCE (l’acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario di Stati che avessero fatto richiesta di accesso ai meccanismi dell’ European Stability Mechanism -ESM e dell’ European Financial Stability Facility- EFSF) della normativa comunitaria in materia, sono assai interessanti per vari ordini di ragioni. In primo luogo, pur ovviamente ben potendo la Corte distaccarsi dalle conclusioni, esse determinano un sentiero assai ragionato che nelle linee di fondo appare difficilmente superabile. La Corte potrà evidenziare maggiormente alcuni aspetti rispetto ad altri, introdurre ulteriori elementi di condizionalità al programma, ma pare difficile che a questo punto possa ritenere il programma in toto incompatibile con il Trattato. Questa posizione, in secondo luogo, è avvenuta poco prima della approvazione da parte della stessa BCE di altri programmi di stimolo all’economia attraverso acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario (il c.d. Quantitative easing). Scelte di politica monetaria che, come noto, continuano ad essere fieramente avversate dalla Germania che vede in esse uno strumento di sostituzione alle rigorose politiche economiche che gli Stati dovrebbero porre in essere. E’ lecito pensare che questa posizione dell’Avvocato Generale (e l’articolato ragionamento che vi sta dietro) possano rafforzare la legittimazione della BCE anche in questa nuova fase di immissione di liquidità nei mercati. In terzo luogo, e da un punto di vista giuridico, la posizione dell’Avvocato Generale contiene spunti di notevole interesse su alcuni temi chiave del Trattato: la politica monetaria non convenzionale e i confini del mandato della BCE (certo guardiana dell’inflazione, ma nondimeno implicitamente dotata di un vasto armamentario quando si verificano situazioni eccezionali), le caratteristiche dello scrutinio giurisdizionale sulle decisioni di politica monetaria, l’applicazione del principio di proporzionalità nei confronti di queste scelte. In quarto luogo si tratta del primo caso di sollevazione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte della Corte costituzionale tedesca. Nella sollevazione, in verità, si leggeva già una strada tracciata nel senso della illegittimità del programma, non solo in relazione alla normativa comunitaria, ma anche rispetto alla Costituzione tedesca. Sarà interessante vedere come e in che termini la Corte di Giustizia affronterà questo modello “inedito” di ricorso pregiudiziale in gran parte connesso con un problema di costituzionalità interno... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Profilazione e micro-targeting a scopo politico-elettorale nella prospettiva del diritto costituzionale
Chiara Bertoldi (27/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
La tutela del simbolo dei partiti politici «eredi» della Democrazia cristiana in una recente sentenza
Felice Blando e Gabriele Blando (27/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Ragionevolezza e proporzionalità delle leggi in tema di ineleggibilità: quale spazio rimane per l’autonomia regionale? (Appunti a margine di Corte cost., sentenza n. 131 del 2025)
Giovanni Comazzetto (27/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Le elezioni del 1976 tra conflittualità e unità politica. Riflessioni a partire da “Il sorpasso” di Italo Calvino
Leonardo Pasqui (27/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Il nuovo regionalismo dei BRICS e la tenuta della Rule of Law in Europa
Anna Silvia Bruno (26/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
I non-luoghi della normatività: dalla regolazione alla post-law
Tamara Favaro (26/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
Libertà e sicurezza urbana: il modello delle zone rosse nel prisma costituzionale
Simone Greco (26/01/2026)
ITALIA - DOTTRINA
From the E-Commerce Directive to the Digital Services Act (DSA): Increasing user safety and security through “by-design” risk management
Maria Luisa Tufano e Sara Pugliese (26/01/2026)