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NUMERO 4 - 25/02/2015

 Unione europea - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: il Consiglio approva l’accordo con il Parlamento europeo

 Il 10 febbraio il Consiglio ha approvato l’accordo con il Parlamento europeo che era stato raggiunto lo scorso 16 dicembre e che contempla norme rafforzate per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, norme comprese in due disegni: quello del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e quello della Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L’approvazione dell’accordo dovrebbe portare all’adozione dell’importante pacchetto di norme in seconda lettura. Gli Stati membri quindi avranno due anni per recepire la Direttiva all’interno dei loro ordinamenti, mentre il Regolamento sarà direttamente applicabile. Le norme contenute nei testi costituiscono attuazione – e ampliamento, con maggior tutela – delle raccomandazioni del GAFI, il Gruppo di azione finanziaria internazionale. Il progetto di regolamento, innanzitutto, si occupa delle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore intermediario di servizi di pagamento stabilito nell’Unione, e prevede per questi ultimi precisi doveri di accertamento dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario. La Direttiva prevede, in primo luogo, l’abbassamento della soglia dei pagamenti in contanti da 15000 a 10000 euro, e l’estensione delle norme anche ai prestatori di servizi di gioco d’azzardo, in. In questo modo, a differenza del quadro normativo precedente si avrà un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva ad un maggior numero di soggetti (si veda il 6° considerando e l’articolo 2, lett. a) del progetto di Direttiva). La Direttiva prevede, in secondo luogo, un obbligo di valutazione del rischio sia da parte della Commissione (art. 6) sia da parte degli Stati (artt. 7 e 8) anche nei confronti degli Stati terzi (art. 8 bis). A questo fine sono allegati alla direttiva (Allegato II e Allegato III) elenchi non tassativi di fattori e tipi sintomatici di situazioni potenzialmente a basso e ad alto rischio. Il Capo II del progetto di Direttiva prevede norme più stringenti per la verifica della clientela; in particolare agli enti obbligati – quali quelli bancari – si impone di adottare misure rafforzate in presenza di rischi maggiori, pur accordando loro la possibilità di utilizzare misure semplificate laddove sia dimostrata la presenza di rischi minori. Riguardo alla titolarità effettiva delle imprese, la Direttiva impone che gli Stati assicurino che «le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute ad ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti» e che provvedano «affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in un registro centrale» accessibile alle autorità competenti, alle Unità di informazione finanziaria e alle entità obbligate come le banche; si prevede inoltre che le persone in grado di dimostrare di avere un interesse legittimo possano accedere alle seguenti informazioni sul titolare effettivo: nome, mese ed anno di nascita, cittadinanza, paese di residenza, natura ed entità approssimativa dell'interesse beneficiario detenuto (art. 29). La Direttiva prevede, infine, delle sanzioni – che devono essere fatte valere dagli Stati – nei confronti degli enti obbligati per le violazioni di quelle che saranno le disposizioni nazionali di attuazione. Come si evince dalle dichiarazioni sul riciclaggio di denaro – approvate nello stesso giorno di approvazione dell’accordo – emerge la necessità, invocata da Commissione e Consiglio, di adottare azioni risolute contro il finanziamento del terrorismo soprattutto dopo i fatti di Parigi dello scorso gennaio. E se questo fa presagire che entro breve tempo il Consiglio adotterà in seconda lettura il pacchetto di norme appena esaminato, dobbiamo comunque tenere in conto che per il recepimento della direttiva il termine massimo è di due anni. In questo senso è comprensibile la dichiarazione della Francia che invoca celerità nell’attuazione delle norme in oggetto.



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