Nella fase conclusiva della prima applicazione della riforma universitaria – avviata con la l. n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) – le considerazioni più ricorrenti, in seno al dibattito scientifico – che ne ha approfondito i diversi profili –, si appuntano sulla rilevazione del nuovo rapporto che si viene ad instaurare tra gli Atenei ed il Centro (da individuare ora nel Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, ora nell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), risultando prevalenti le opinioni che dubitano della piena compatibilità di tale disciplina con la posizione assegnata dalla Costituzione alle autonomie universitarie. Anche la nuova normativa in materia di amministrazione, finanza e contabilità degli Atenei, introdotta dal d. lgs. 27 gennaio 2012 n. 18, di cui infra, sembra muovere nella medesima direzione. Si tratta di una tipologia di norme che, ad avviso di una pregressa dottrina, influenzerebbe le forme di esercizio dell’autonomia finanziaria e contabile delle Università, alle quali «deve essere riconosciuta una importanza ed un significato molto più profondo rispetto alle altre forme di autonomia universitaria, anche perché è proprio sul piano che riguarda le risorse economiche e la loro gestione che si possono misurare concretamente gli spazi di autogoverno di cui oggi godono le università». Questo profilo, invero, appare finora scarsamente indagato, mentre su di esso occorre preliminarmente (e necessariamente) intendersi, soprattutto alla luce delle riforme introdotte nella materia della contabilità e della finanza, in sede nazionale e sovranazionale, se ci si propone di contribuire ad una valutazione, la più ampia possibile, dello ‘stato’ dell’autonomia universitaria. Non si vuole con ciò assegnare una rilevanza dirimente e tranchant alle suddette riforme, con il rischio di negligere vincoli ‘altri’, di natura sostanziale, cui sono comunque soggetti gli Atenei, quali, ad esempio, i criteri per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università. L’obiettivo è, piuttosto, quello di focalizzare nel modo più netto e preciso l’incidenza degli interventi normativi richiamati sull’utilizzo delle risorse economico-patrimoniali (già per altri versi ridimensionate) a disposizione degli Atenei. Appare, quindi, quanto mai opportuna una indagine diretta a verificare la rilevanza del nuovo assetto normativo delineato dal d. lgs. n. 18 del 2012, rispetto ai tratti fisionomici propri dell’autonomia universitaria, presidiati dall’art. 33, comma 6, della Costituzione, nel cui contesto si colloca, secondo l’insegnamento di Massimo Severo Giannini, anche l’aspetto amministrativo-contabile (oltre a quello normativo ed organizzativo)... (segue)
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