
Negli ultimi vent’anni la semplificazione ha assunto una sempre maggiore rilevanza, essendo oramai pacifico il nesso tra le caratteristiche di un ordinamento giuridico di uno Stato e lo sviluppo economico e la competitività dello stesso. Gli interventi legislativi o regolamentari, che possono farsi rientrare in questa materia, presentano una peculiarità interessante, ovvero sono tendenzialmente di iniziativa degli organi esecutivi. In generale la prevalenza degli organi esecutivi nell’attività legislativa è un tratto caratteristico delle moderne democrazie, soprattutto di quelle con una forma di governo parlamentare, ma nel caso della semplificazione diventa maggiormente evidente sia con riferimento all’elaborazione e all’adozione di misure in tale ambito, sia in relazione agli strumenti propri della semplificazione (dall’analisi d’impatto della regolazione – alla codificazione), che sono quasi esclusivamente di competenza dei Governi. Nel nostro ordinamento giuridico, a livello statale, ad esempio, negli ultimi anni i diversi esecutivi hanno presentato disegni di legge alle Camere o adottato decreti-legge contenenti misure di semplificazione. Dal punto di vista degli strumenti, poi, si ricordi tra i diversi la delegificazione che è stata ed è ancora il principale istituto giuridico attraverso il quale l’esecutivo interviene semplificando i procedimenti amministrativi (riduzione o eliminazione di fasi procedimentali, accorpamento di organi, ecc). Stessa considerazione può essere formulata in relazione ai programmi di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, i quali sono condotti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle singole amministrazioni di settore; oppure all’analisi d’impatto della regolazione (d’ora in poi AIR), quale strumento di definizione ex ante dei possibili effetti di una normativa, che dovrebbe essere un ulteriore strumento di ausilio nell’elaborazione degli atti normativi del Governo. Questo carattere preminente dell’esecutivo sia sul fronte delle misure sia degli strumenti della semplificazione è rinvenibile anche in altri ordinamenti. Nel Regno Unito, che ha un’esperienza tra le più consolidate ed avanzate nell’ambito delle politiche di semplificazione, le attività connesse alla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e l’utilizzo dell’AIR sono di esclusiva pertinenza del Governo ed in particolare del Department for Business Innovation & Skills (BIS), una struttura governativa, assimilabile per gli aspetti connessi alla c.d. better regulation, al Dipartimento per gli Affari Giuridici Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana. Ad esempio, per l’adozione delle misure di semplificazione (in particolare iLegislative Reform Orders), decreti governativi di modifica della regolazione e di riduzione degli oneri amministrativi, sono previsti diversi procedimenti di adozione, nei quali è sostanzialmente l’esecutivo a determinare la definizione della misura stessa, pur coinvolgendo le Houses inglesi. In tale contesto, dove emerge la preminenza dell’esecutivo nel “governo della semplificazione”, qual è lo spazio di possibile intervento degli organi legislativi? In altre parole è da chiedersi quale possa essere il ruolo dei Parlamenti (o delle assemblee legislative, in senso più generale) e lo spazio di (eventuale) possibile intervento degli stessi organi nella materia della semplificazione... (segue)
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