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NUMERO 4 - 25/02/2015

 Il d.d.l. sulla concorrenza 2015 e le professioni intellettuali

Nel 2009 (art. 47, l. 23 luglio 2009, n. 99) è stata istituita la “legge annuale sul mercato e la concorrenza”, con il dichiarato fine di “rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”. Da allora, anche se l’AGCM non ha mancato di formulare annualmente le sue proposte, non se ne è fatto nulla (anche se, al di là del dato formale, le segnalazioni dell’Autorità hanno ispirato diversi interventi legislativi di “liberalizzazione” degli ultimi anni, a cominciare dal d.l. 1/2012 del Governo Monti). Quest’anno il Governo sembra invece intenzionato a fare sul serio ed ha approvato il relativo d.d.l., a cui ha voluto dare anche un certo risalto sul piano della comunicazione. Devo premettere che il fatto, di per sé, non mi suscita entusiasmo. E’ vero che la presentazione del d.d.l. annuale sulla concorrenza è un obbligo di legge e che l’ottemperanza a un obbligo di legge, da parte del Governo, può essere solo lodata. Ma è anche vero che, sul piano politico, questi d.d.l. annuali obbligatori si sono rivelati, oltre che discutibili sul piano costituzionale, inopportuni sul piano della qualità e dei contenuti della produzione legislativa. Quando non rimangono lettera morta (come accade da diversi anni per il d.d.l. sulla semplificazione amministrativa, e come è finora accaduto con il d.d.l. sulla concorrenza) sono utilizzati, com’è ben noto con riguardo alle leggi finanziarie (ora “di stabilità”) annuali, per dare vita a testi normativi omnibus, frutto di contrattazioni per la tutela di interessi particolari e, spesso, di improvvisazione. In questo campo sarebbe auspicabile – senza mezzi termini - un ritorno al passato, quando l’unica legge annuale obbligatoria era quella di bilancio, cioè una legge soltanto formale e finanziaria, che non consente di inventare capitali di spesa privi di copertura normativa, né di modificare la disciplina sostanziale delle materie menzionate in bilancio... (segue)



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