Con la sentenza n. 50 del 2015 la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia avverso ben 58 commi dell’unico articolo della legge Delrio n. 56 del 2014 per contrasto con numerosi parametri costituzionali. Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità, oggetto della nostra breve riflessione, attiene all’istituzione e alla disciplina delle città metropolitane. Nel dettaglio, la Corte ritiene non fondate le seguenti questioni con argomentazioni non sempre condivisibili. Anzitutto è ritenuta non meritevole di accoglimento la preliminare questione di competenza sollevata sul presupposto che la mancata espressa previsione della “istituzione delle città metropolitane” nell’ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. ne comporti l’automatica attribuzione alla rivendicata competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117. Sul punto la Corte riporta una serie di motivazioni: L’accoglimento della tesi sostenuta dalle ricorrenti porterebbe al risultato paradossale di legittimare la regione a compiere un’attività (vietata allo Stato: la costituzione delle città metropolitane) da non potersi ritenere ‘verosimilmente’ rientrare nella competenza esclusiva regionale attesa la rilevanza nazionale della città metropolitana. Riguardo al nuovo ente territoriale, inoltre, le regioni non potrebbero comunque disciplinarne la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali che l’art. 117, c. 2, lett. p, Cost., riserva in via esclusiva allo Stato... (segue)
Il nuovo Statuto giuridico dei servizi pubblici locali
Alberto Lucarelli (17/04/2024)