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NUMERO 8 - 22/04/2015

 La partecipazione delle Regioni alla formazione delle norme e alle procedure dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea

Negli ultimi anni, come è ben noto, il coinvolgimento degli enti sub-statali nei processi decisionali europei è stato oggetto di una significativa valorizzazione. Si tratta, a ben vedere, di un risultato legato alla maggiore attenzione manifestata nei confronti di tale tematica non solo sul versante nazionale ma anche su quello europeo. Al riguardo, anzi, è possibile affermare che il progressivo e continuo intreccio tra i due livelli ordinamentali e normativi ha rappresentato un elemento determinante per l’accrescimento del rilievo istituzionale delle Regioni in Europa. Da ciò potendosi ulteriormente ricavare, in termini più ampi, significative migliorie anche con riferimento al vulnus rappresentato dal cd. deficit democratico, storicamente imputato all’ordinamento europeo. Sul piano nazionale, l’esplicita disciplina introdotta dall’art. 117, co. 5, Cost. in merito alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente eurounitaria ha definitivamente sancito il rilievo costituzionale del contributo regionale nei processi di definizione delle scelte normative europee. Al contempo, la riforma costituzionale del 2001 ha offerto le basi anche per la successiva e conseguenziale revisione degli statuti regionali che, infatti, non hanno mancato di dotarsi di apposite disposizioni in materia di rapporti con l’Unione europea. Nei detti termini, quindi, si è assistito ad un progressivo e complessivo aggiornamento del quadro ordinamentale a supporto della partecipazione regionale alle dinamiche dell’integrazione europea. Di talché, le esplicite previsioni costituzionali relative all’Unione europea ove lette in combinato disposto con le nuove disposizioni statutarie riguardanti le proiezioni eurounitarie delle Regioni sembrano offrire elementi utili a poter immaginare una “logica incrementale” della Carta costituzionale. Tale per cui, avendo riguardo al coinvolgimento degli enti sub-statali nel processo decisionale europeo, i nuovi Statuti regionali rappresenterebbero un’integrazione in chiave evolutiva del Testo fondamentale nell’ottica di un sistema plurilivello. Il rafforzamento del ruolo europeo delle Regioni ha però ricevuto un contributo determinante anche dal progressivo mutamento con il quale l’ordinamento eurounitario ha preso in considerazione il rilievo istituzionale dei livelli di governo sub-nazionali. Particolarmente significative, da ultimo, appaiono le innovazioni introdotte al riguardo dal Trattato di Lisbona, dal quale pare complessivamente ricavabile una nuova idea di governance multilivello inclusiva anche dei Governi e dei legislatori regionali. In questo senso, infatti, unitamente all’art. 4, par. 2, del TUE che stabilisce il doveroso rispetto dell’identità costituzionale degli Stati membri, con particolare riferimento al sistema delle autonomie locali e regionali, il ruolo degli enti sub-statali appare ulteriormente valorizzato anche dalla clausola di prossimità, formulata dall’art. 1, par. 2, del TUE, in funzione della quale la partecipazione regionale alla formazione degli atti normativi europei si pone in linea con la preferenza manifestata dal Trattato per un sistema in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini. Nella stessa direzione, ancora, può essere collocato il principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) e, in particolare, le previsioni contenute nello specifico Protocollo n. 2 allegato ai Trattati e relativo alla corretta applicazione di tale principio. I plurimi riferimenti appena accennati hanno quindi offerto le basi affinché il nostro ordinamento nazionale potesse dotarsi di quelle specifiche norme di procedura richieste dal Testo costituzionale al fine di delineare concretamente i modi della partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei. In questa direzione, con la legge n. 131/2003 venne in primo luogo introdotta la regolamentazione relativa al contributo cd. “diretto” delle Regioni. A distanza di due anni, invece, la legge n. 11/2005, delineando la complessiva disciplina della partecipazione dell’Italia al procedimento normativo europeo, si soffermò sui profili interni o “indiretti” dell’intervento regionale nella definizione degli atti decisionali europei. A breve distanza dall’introduzione delle ricordate normative, tuttavia, la sottoscrizione del Trattato di Lisbona nel 2007 e la sua successiva entrata in vigore nel 2009 hanno offerto al coinvolgimento degli enti sub-statali nei processi decisionali sovranazionali degli spunti, tanto nuovi quanto rilevanti. Da ciò derivandone la precoce obsolescenza della legislazione nazionale in materia, soprattutto in ragione della mancanza di specifiche previsioni in grado di attivare le rinnovate possibilità partecipative previste nel Trattato. In tale contesto, dunque, trova le sue ragioni la approvazione della legge n. 234/2012 che, sostituendo integralmente la precedente legge n. 11/2005, si muove nella duplice direzione, da un lato, di rinnovare alcuni istituti procedimentali già esistenti, aggiornandoli però alla luce delle necessità manifestatesi a seguito del loro concreto utilizzo, e dall’altro, di introdurre nuovi percorsi di coinvolgimento in linea con gli orientamenti desumibili dal Trattato di Lisbona in merito all’accresciuto rilievo degli enti regionali nei processi di definizione delle politiche e degli atti normativi europei... (segue)



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