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NUMERO 8 - 22/04/2015

 La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità

La vicenda in questione concerne l’irrogazione nei confronti di un dirigente della Commissione nazionale per le società e la borsa di una sanzione pecuniaria da parte del collegio interno di disciplina. Il procedimento sanzionatorio era stato attivato a seguito di deferimento disposto dalla Commissione con una delibera formata da due soli componenti in carica tra loro in palese contrasto; poiché l’ordinamento della Consob attribuisce prevalenza al voto del presidente a parità di suffragi, la delibera veniva di fatto assunta in base ad una decisione esclusiva del presidente. Il procedimento si concludeva con l’irrogazione nei confronti del dirigente di una sanzione pecuniaria pari ad 1/5 della retribuzione. Il dirigente, impugnando dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento sanzionatorio, oltre agli atti presupposti e consequenziali, deduceva, tra le varie censure, la violazione sia del principio di collegialità sia dell’art. 1 della Legge n. 216/1974, in merito al deferimento al collegio di disciplina disposto con il solo voto favorevole (e prevalente) del Presidente della Commissione, composta da due membri in carica su tre. Il ricorso giurisdizionale proposto si fonda sui motivi che seguono. In primo luogo il ricorrente censura l’illegittimità di un collegio composto da due soli membri, trattandosi di circostanza lesiva del consolidato principio del tres faciunt collegium, quale principio cardine del sistema della collegialità. In secondo luogo il ricorrente contesta la legittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 23, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 che attribuisce prevalenza al voto del presidente nell’ipotesi di collegio formato da due soli componenti in carica, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; del resto l’applicazione di tale disposizione comporterebbe surrettiziamente la trasformazione di un organo collegiale in un organo monocratico, determinando una supremazia funzionale del presidente inconciliabile con i tratti distintivi della collegialità... (segue)



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