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Ad una prima lettura della pronuncia n. 50 del 2015 della Corte costituzionale salta subito agli occhi la netta sproporzione (quantitativa) tra la parte dedicata al “ritenuto in fatto” (appena pochissime righe) e il “considerato in diritto” (di molte pagine). La cosa – certo – non costituisce di per sé una criticità, ma forse può dirci qualcosa sul modo di impostare oltre che di redigere la decisione. Le due parti necessarie della pronuncia, come noto, hanno una funzione distinta e complementare sul modello del diritto processuale civile. La ricostruzione in fatto, tra l’altro, aiuta la schematizzazione del processo decisionale e costituisce anche un argine per porre ordine all’argomentazione all’interno del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Possiamo forse dire, quindi, che questo modo snello di impostazione del “fatto” della decisione in questione potrebbe aver costituito un valido presupposto per redigere in modo molto svincolato dagli stretti spazi del petitum di legittimità costituzionale le argomentazioni nella sezione “in diritto”. Il punto, in ogni modo, non è tanto che il “fatto” non sia stato adeguatamente espresso per definire le questioni da redimere, ma piuttosto che “elementi fattuali” siano confluiti nel diritto ed abbiano fornito un indubbio (cosa diversa se anche condivisibile) sostegno dell’argomentazione giuridica con la quale la Corte costituzione ha respinto le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 56 del 2014. Non a caso, quindi, la parte argomentativa delle ragioni giuridiche della pronuncia è ampiamente caratterizzata da elementi fattuali, comportamenti e atti non legislativi che sono portati a sostegno (o a mera conferma) della legittimità costituzionale delle norme statali. Possiamo raccogliere gli elementi fattuali in due distinti gruppi: il primo che raccoglie i fatti relativi al processo di attuazione della legge n. 56 del 2014 e il secondo quelli riferibili alla riforma costituzionale in corso di approvazione in Parlamento (AC2613-A)... (segue)
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