![](/nv14/lib/images/focus120.jpg)
Fra le attività poste in essere quotidianamente dalla Pubblica amministrazione rientra l’adozione di atti autoritativi favorevoli e sfavorevoli, capaci tanto di valorizzare i diritti e gli interessi di alcuni cittadini, quanto di sacrificare, al contempo, quelli di altri. Decisioni simili, proprio perché in grado di investire la sfera dei diritti e degli interessi di una pluralità di soggetti, vengono definite come “multipolari”. Il concetto di decisioni “multipolari” (mehrpolig) viene utilizzato dalla dottrina tedesca con riferimento a decisioni a contenuto amministrativo che, andando al di là delle situazioni di mero conflitto bipolare tra lo Stato ed un singolo cittadino, possono produrre effetti anche nei confronti di altri soggetti, come ad esempio per il caso in cui una decisione della Pubblica Amministrazione abbia l’effetto di divulgare segreti industriali o commerciali di un terzo. La Corte costituzionale federale parla a questo proposito, anche, di un “conflitto multipolare fra interessi giuridici”. In ragione della loro specifica natura, le decisioni amministrative multipolari possono essere assunte dalla Pubblica amministrazione solo ove il Legislatore adotti una legge finalizzata ad autorizzarla a questo scopo.Spetterà dunque alla legge individuare gli interessi da privilegiare nell’ipotesi in cui le scelte delle competenti autorità amministrative riguardino più soggetti, oppure affidare scelte simili alla ponderazione o alla discrezionalità dell’Amministrazione di volta in volta interessata. Nel caso in cui la decisione spetti alla sola Pubblica amministrazione, il Legislatore, però – ossia la legge – non sarà poi del tutto libero, come è ovvio, di determinare quale diritto o interesse favorire. Chiaro è che da questa impostazione logica nasce una domanda, finalizzata a comprendere in modo inequivocabile quale sia l’ambito più preciso che la legge è chiamata a disciplinare. Secondo il Tribunale costituzionale federale, “le decisioni fondamentali” (c.d. Wesentlichkeitstheorie) spettano soltanto al Parlamento: la natura “fondamentale” delle decisioni da assumere sarebbe data dallo specifico oggetto e dal più ampio ambito di riferimento delle stesse; il loro carattere “essenziale” deriverebbe dal fatto che toccano principi costituzionali e, in particolare, i diritti fondamentali. Anche il Tribunale amministrativo federale si è espresso in questa direzione, addirittura quando ha dovuto confrontarsi con decisioni solamente “bipolari”: valutare, ad esempio, se la protezione di interessi della collettività possa impedire la costruzione di un fabbricato, o, in altri termini, stabilire se una simile tutela possa limitare il diritto di proprietà sancito dalla Costituzione tedesca, mai potrà dipendere unicamente dalla decisione discrezionale affidata ad un’autorità amministrativa... (segue)
ITALIA - DOTTRINA
Decisione algoritmica, discrezionalità e sindacato del giudice amministrativo
Giovanni Botto (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Considerazioni generali sull’organizzazione amministrativa
Andrea Carbone (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Emergenze e tutela dell’ambiente: dalla “straordinarietà” delle situazioni di fatto alla “ordinarietà” di un diritto radicalmente nuovo
Marcello Cecchetti (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Il dibattito sull’islam nelle riviste italiane di diritto ecclesiastico tra 2005 e 2017
Matteo Corsalini (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Dignità e articolo 41 della Costituzione italiana: proposta di una nuova chiave di lettura
Sonia Fernández Sánchez e Sergio Gamonal Contreras (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’intelligenza artificiale nell’attività amministrativa: principî e garanzie costituzionali nel passaggio dalla regula agendi alla regola algoritmica
Michele Francaviglia (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Libertà e limiti della comunicazione nello spazio pubblico digitale
Maria Chiara Girardi (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La procura europea sfide e prospettive per la protezione degli interessi finanziari dell’UE
Daniela Mainenti e Sergio Santoro (23/07/2024)