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NUMERO 10 - 20/05/2015

 La sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale

Per svolgere il mio intervento prendo spunto dalle difese svolte all’udienza del 12 maggio 2015 innanzi alla Corte Costituzionale con riferimento a una questione di legittimità costituzionale per molti versi analoga a quella oggetto della sentenza n. 70/15 della Corte Costituzionale. Nel recentissimo caso al quale faccio, quindi, riferimento alla questione sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice Unico delle Pensioni, con ordinanza n. 263/13, emessa in data 13 maggio 2013, depositata il 7 agosto 2013, con riferimento all'art. 18, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente le “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ”, con riferimento agli articoli 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In estrema sintesi, la questione riguardava il riconoscimento del diritto ai ratei di indennità integrativa speciale (indennità di natura previdenziale che viene corrisposta dalla gestione pensionistica ex INPDAP in aggiunta alla pensione)   maturati successivamente al collocamento anticipato a riposo, per cui le variazioni dell’indennità integrativa speciale sono attribuite per l’intero importo al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia. Ho preso, infatti, spunto, dalla riflessione svolta dal Prof. Sergio Bartole nel corso del suo intervento al Seminario di questa mattina alla Corte Costituzionale, con riguardo alla sentenza n. 70/15, nella parte in cui ha affermato che tale pronuncia non ha considerato la precedente sentenza n. 264/12, in tema di c.d. pensioni svizzere, o, più precisamente, sul tema (della richiesta) di riliquidazione della maturata pensione di anzianità sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di lavoro in Svizzera, in luogo di quella, inferiore, figurativamente rideterminata dall’Istituto previdenziale in rapporto alle aliquote contributive svizzere, più basse di quelle italiane, con riferimento all’articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007). In sintesi, a parte i profili di inammissibilità/infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e anche con riferimento alla recente sentenza n. 70/15, profili che, peraltro, si intersecano fra loro, non assumendo, perciò, rilevanza solo nel rispettivo ambito, essendo strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico, i due aspetti che vanno considerati sono essenzialmente due e attengono a) ai concetti identificativi e descrittivi degli istituti pensionistici sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale  e b) alle risorse disponibili. Questi due aspetti rappresentano una sorta di filo conduttore di tutta la giurisprudenza costituzionale in materia e si collegano, in qualche misura, agli effetti delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU,  in una chiave di lettura coerente con l’orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale in argomento, iniziato con le sentenze n. 348 e n. 349/2007, felicemente ribattezzate in dottrina “gemelle cresciute”, ribadito con la sentenza n. 93/2010, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona con la sentenza n. 130/10 e confermato con le sentenze n. 80/2011 e n. 113/2011, che le norme CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte EDU, integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.La Corte Costituzionale non può sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, ma può verificare se la norma della Convenzione, come interpretata dalla Corte EDU, che si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale, si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione; solo in tal caso, la norma convenzionale non sarebbe idonea integrare il predetto parametro costituzionale... (segue)



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