
Con l’art. 3, co 1, lett. f-bis) e lett. f-ter) della l. n. 20/1994, così come integrato dal d. l. n. 78/2009, contenente provvedimenti anticrisi, sono stati assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, due ulteriori tipologie di atti, in aggiunta a quelli indicati nello stesso co 1. Trattasi, rispettivamente, degli atti e contratti autonomi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, stipulati fra una pubblica amministrazione e un soggetto esterno, di cui all’articolo 7, co 6, del d lgsl. n. 165 del 2001, nonché degli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art.1, co 9, della l. n. 266 del 2005, finanziaria 2016, il cui art. 1, co 9, ha escluso le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, dal limite del 50 per cento della spesa per studi ed incarichi di consulenza sostenuta nell’anno 2004, previsto per le pubbliche amministrazioni. Le disposizioni si inscrivono in quella politica più generale di contenimento della spesa pubblica che ha indotto il legislatore, ormai da qualche anno, a prevedere freni sempre più robusti in materia di incarichi professionali esterni da parte delle amministrazioni pubbliche. Il conferimento a soggetti esterni di incarichi di collaborazione non soltanto incide sul corretto uso delle risorse umane proprie di una amministrazione, ma crea anche spesa aggiuntiva. Sicché, non è un caso che le citate disposizioni siano state inserite in una legge contenente provvedimenti anticrisi. Il fenomeno inoltre, non a torto, è sospettato di costituire un esempio diffuso di pratica clientelare, se non, addirittura, un fatto di corruzione occulta, con il quale è possibile aggirare il divieto di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Numerosi sono stati gli interventi del legislatore che, a partire dal 2004, hanno modificato ed integrato frequentemente la disposizione di cui all’art. 7, co 6 del d.lgs. n. 165/2001, che ha dettato le regole per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. Interventi diretti a contrastare gli abusi nell’utilizzo di tali forme contrattuali e l’ampia discrezionalità che li caratterizza. Interventi, pertanto, volti, da un lato a restringere la platea dei possibili destinatari di tali incarichi attraverso la previsione di requisiti di professionalità sempre più stringenti, come la “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” (d. l. n. 112/ 2008) in luogo della già prevista “provata competenza”, al fine di garantire prestazioni “altamente qualificate” e non presenti all’interno delle strutture organizzative dell’ente. Dall’altro a contenere la spesa, con la previsione di limiti sempre più stringenti. Come, ad esempio, il divieto di conferimento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie, o il divieto di utilizzare i collaboratori come lavoratori subordinati, principi, questi, affermati già in precedenza dalla Corte dei conti. E ad assicurarne, altresì, la più ampia pubblicità così da garantire quella trasparenza dell’azione amministrativa che consente anche un controllo da parte dei cittadini sulla spesa pubblica... (segue)
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