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Con la sentenza n. 6 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta referendaria relativa alla disciplina introdotta con il decreto legge n. 201 del 2011 in materia pensionistica, avendo accertato la sussistenza di due limiti di rilievo costituzionale. Più esattamente, secondo la Corte, circa il contenuto, il quesito concerne disposizioni produttive di effetti collegati "in modo stretto all'ambito di operatività" della legge di bilancio, e pertanto implicitamente sottratte al referendum abrogativo dallo stesso art. 75 Cost.; e, circa la struttura del quesito, quest'ultimo non rispetta un canone di ammissibilità delle consultazioni referendarie desumibile dall'ordinamento costituzionale, ossia quello dell'omogeneità.
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