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NUMERO 13 - 01/07/2015

 Roma Capitale come 'Regione speciale': una prospettiva possibile?

Ipotizzare Roma Capitale come una "Regione speciale" significa, in via generale, ipotizzare di predisporre un assetto organizzativo e funzionale di Roma Capitale che consenta di considerare quest'ultima come un elemento costitutivo della Repubblica in modo assimilabile alle altre Regioni, pur non essendo Roma Capitale di per sé stessa una vera e propria Regione ai sensi dell'art. 131 Cost., e dunque non rientrando nell'elenco delle Regioni ivi delineato. Significa, cioè, qualificare Roma Capitale, da un lato, come un ente territoriale dotato di un assetto organizzativo e funzionale direttamente ed esclusivamente definito sulla base o comunque nei soli limiti derivanti da norme di rango costituzionale (Costituzione o altre leggi costituzionali); e dall'altro lato, come un ente territoriale il cui ordinamento non sia subordinato alla volontà di altra autorità decentrata della Repubblica, e, soprattutto, non sia subordinato alla volontà proveniente dalla Regione di appartenenza (evidentemente, va esclusa in via di principio ogni subordinazione ad altra Regione diversa da quella di appartenenza, dato che, in via generale e in particolare in base all'art. 120 Cost., sussiste il limite della territorialità). Nel nostro ordinamento costituzionale esiste già un chiaro esempio di enti qualificabili come "Regioni speciali" nel senso sopra indicato, ovvero le Province autonome di Trento e di Bolzano. Esse, infatti, sono enti non subordinati alla Regione di appartenenza, e la cui disciplina ordinamentale è direttamente ed esclusivamente stabilita mediante la legge costituzionale di approvazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige ovvero mediante i decreti legislativi adottati nei soli limiti di quanto previsto dalla Costituzione e dalla predette legge costituzionale. Anche Roma Capitale, a ben vedere, può essere considerato un ente territoriale dotato di una peculiare specialità, in quanto, ai sensi dell'art. 114, comma 3, Cost., "la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".  Spetta quindi direttamente ed esclusivamente alla legge dello Stato determinare l'intero "ordinamento" di Roma Capitale. Si tratta di un'esplicita riserva di competenza avente un ambito oggettuale assai ampio, abbracciando complessivamente tutta la disciplina ordinamentale della Capitale, dagli aspetti più strettamente organizzativi a quelli più latamente funzionali. Tale competenza, è evidente, si giustifica in quanto si è voluto creare un rapporto di immediato e diretto collegamento tra la sede in cui si determina la volontà politica nazionale - cioè il Parlamento - e la città che è posta quale Capitale, ospita gli uffici pubblici preposti alla direzione dell'intera collettività, e rappresenta la Repubblica tutta all'interno e all'esterno dell'Italia... (segue) 



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