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NUMERO 19 - 14/10/2015

 La Robin Tax e l'incostituzionalità d’ora in poi': spunti di riflessione a margine della sentenza n. 10/2015

Con la sentenza n. 10 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Robin Tax, ossia della maggiorazione dell’IRES applicabile alle imprese operanti nel settore energetico e petrolifero, così come configurata dall’art. 81, commi 16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Sebbene questa pronuncia sia destinata ad avere importanti risvolti dal punto di vista tributario-fiscale, essa viene all’attenzione dell’interprete soprattutto per un altro motivo. Si tratta, infatti, della sentenza con cui, per la prima volta, la Corte costituzionale si è esplicitamente riconosciuta la facoltà di modulare gli effetti temporali delle proprie decisioni. È dunque su tale aspetto che il presente commento intende concentrarsi, non prima tuttavia di aver riassunto brevemente la questione sottoposta al giudizio della Consulta. Come detto, la questione verte sulla legittimità costituzionale della cd. Robin Tax, ossia della maggiorazione d’imposta introdotta dal Governo Berlusconi nel 2008, all’indomani del deflagrare della crisi economica, nei confronti delle imprese operanti in settori quali la produzione e la commercializzazione di benzine, petroli e gas, che avessero conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi superiori a 25 milioni di euro (soglia successivamente ridotta fino a 3 milioni). Tale misura era giustificata da un lato dalla grave crisi economica che era allora appena deflagrata e, dall’altro lato, dal contemporaneo aumento del prezzo del petrolio, che aveva consentito alle imprese operanti nel settore energetico di conseguire ricavi straordinari, in un periodo di difficoltà economica generale. La Robin Tax era stata quindi concepita dall’esecutivo come una misura eccezionale, legata alla particolare congiuntura economica e finalizzata a trasferire, in chiave redistributiva, il peso fiscale dai consumatori alle imprese. Se questo era il legittimo scopo perseguito dal legislatore, tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto che la struttura dell’imposizione prevista dall’art 81, commi 16 ss., d.l. 112/2008, non fosse coerente con tale finalità e che, quindi, la norma fosse viziata di irragionevolezza. Secondo la Corte, infatti, in primo luogo, la configurazione del tributo come maggiorazione di aliquota da applicarsi all’intero reddito d’impresa, anziché ai soli sovra-profitti, confliggeva con la finalità di colpire i proventi derivanti dalla straordinaria congiuntura verificatasi nel settore energetico; in secondo luogo, la natura (asseritamente) eccezionale del tributo contrastava con il suo carattere permanente, strutturale, del tutto slegato dal perdurare della situazione congiunturale che ne aveva giustificato l’istituzione; infine, la finalità solidale, redistributiva del tributo risultava frustrata dall’impossibilità di evitare che l’inasprimento degli oneri fiscali gravanti sulle imprese si traducesse in  aumenti dei prezzi al consumo, con paradossali ricadute negative sui consumatori, ossia sui soggetti che avrebbero dovuto beneficiare della misura. Per questi motivi, la Corte ha affermato l’incostituzionalità dell’art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. 112/2008, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., «sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito». Tuttavia, ed è questo il profilo che più interessa in questa sede, la Corte, in conclusione, ha affermato che gli effetti di questa dichiarazione di illegittimità costituzionale devono «decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Così facendo, la Consulta si è inserita nel dibattito sugli effetti temporali delle sentenze di accoglimento. Dibattito che, in passato, ha impegnato a lungo dottrina e giurisprudenza e dal quale conviene prendere le mosse per commentare la sentenza n. 10 del 2015. La vicenda è nota, per cui in questa sede ci si limiterà a riepilogarne i punti essenziali, indispensabili per una piena comprensione della sentenza in commento... (segue) 



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