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NUMERO 19 - 14/10/2015

 I limiti e le giustificazioni delle deroghe al sacro dovere di difesa della Patria tra libertà di coscienza e rispetto dei valori fondativi del diritto internazionale umanitario

La difesa della Patria sottende, sotto il profilo assiologico, una latitudine ideale ed applicativa molto ampia, capace di ricomprendere principi ritenuti essenziali all’interno di un ordinamento democratico, tra i quali è certamente dato annoverare l’indipendenza nazionale, l’unità e l’indivisibilità dello Stato. In vista della loro salvaguardia, condizione indefettibile della conservazione della comunità composta dai cittadini avvinti da un condiviso idem sentire de re publica, si richiede l’assoluta fedeltà alle istituzioni nazionali e, se necessario, la resistenza, individuale o collettiva, contro forze militari straniere. Nell’ambito della conduzione di operazioni militari, però, possono concretamente verificarsi situazioni che comportano la negazione di quei principi minimi di umanità e di rispetto della dignità della persona che, in tempo di pace, costituiscono, invece, patrimonio ideale ineludibile all’interno di un sistema di governo ispirato ai principi di fondo propri del costituzionalismo moderno. In tali occasioni, il giuramento prestato dal soldato di servire la Patria, fino al compimento dell’estremo sacrificio, può frapporsi, in modo irrimediabile, con il rispetto di non negoziabili valori di civiltà propri di un ordinamento democratico e, al contempo, della coscienza e della morale di ciascuno. Ciò può condurre ad opporre un irremovibile rifiuto ad imbracciare le armi contro il nemico, anche a costo di esporsi alla minaccia (ed alla concreta applicazione) di misure restrittive della libertà personale, nel quadro di un più generale sentimento di disistima manifestato da parte dei consociati a cagione dell’accertato tradimento della Nazione. Rimane da stabilire se, all’interno dell’ordinamento nazionale, europeo e/o internazionale, sia possibile accordare, al ricorrere di determinate condizioni, strumenti di protezione in favore dell’obiettore che, pur consapevole dei rischi di subire persecuzioni, si sottragga all’obbligo di arruolamento al fine di scongiurare il proprio coinvolgimento nella commissione (anche solo probabile) di crimini di guerra o contro l’umanità... (segue) 



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