L’istituto della delega legislativa costituisce uno dei temi da sempre maggiormente analizzati, sia con riferimento allo studio delle fonti del diritto, sia in relazione alla forma di Governo. Agli inizi del moderno costituzionalismo tale istituto fu condannato dalla dottrina, in quanto contrastante con i principi fondamentali dello Stato moderno: «l’assunto che la potestà di legiferare dovesse ritenersi delegata dal popolo al legislativo solo, il principio di separazione dei poteri concepito nel senso di una necessaria soggezione dell’intera attività esecutiva alle leggi formali, l’idea che i titolari delle singole funzioni statali non potessero comunque disporre ad arbitrio dell’assetto delle competenze delineate dalla Costituzione concorrevano a far credere che almeno in linea di massima la legislazione non fosse ulteriormente delegabile al potere esecutivo». Le opposte esigenze vennero bilanciate dai costituenti prevedendo agli artt. 76 e 77 gli istituti della delega legislativa e della decretazione d’urgenza in termini di eccezionalità rispetto alla ordinaria funzione legislativa affidata collettivamente alle Camere dall’art. 70. Tuttavia, come è noto, il disegno delineato dalla Costituzione è andato via via modificandosi con l’affermarsi di un modello di delega legislativa e di decretazione d’urgenza sostanzialmente diversi rispetto alle intenzioni dei costituenti. Difatti l’istituto della delegazione legislativa ha subito, nel corso degli ultimi anni, profonde trasformazioni, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo. Per quanto riguarda il primo aspetto è noto che, a partire dalla sentenza 360 del 1996, attraverso cui la Corte costituzionale cercò di porre un freno alle distorsioni subite dall’altra fonte di rango primario prevista dalla Costituzione, il decreto legge, la delegazione legislativa conobbe una forte espansione. In ogni caso, il prevalente ricorso a tali strumenti già faceva parlare di crisi del Parlamento o anche di crisi della legge. In questo contesto la delega, dotata di estrema «elasticità», flessibilità e adattabilità, non è più utilizzata tanto in ragione della complessità tecnico-giuridica della materia da disciplinare (es. codici), ma anche per occuparsi di temi ad alta complessità politica... (segue)
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