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NUMERO 21 - 11/11/2015

 Osservazioni a prima lettura sull'autotutela dopo la l. n. 124/2015

La disciplina dell’autotutela, significativamente incisa dalla l. n. 124/2015, rappresenta senz’altro una delle maggiori innovazioni della recente riforma e, non a caso, ha immediatamente attirato l’attenzione della dottrina, che ne ha così già tracciato le principali caratteristiche e finalità. Scopo dichiarato della riforma, in continuità con quanto disposto dal c.d. decreto “sblocca Italia” in merito all’istituto della revoca, è quello di tutelare l’affidamento degli operatori economici, al fine di stimolare nuovi investimenti mediante la garanzia di maggiore stabilità e certezza dei provvedimenti amministrativi e, a maggior ragione, dei c.d. titoli impliciti, abilitanti l’esercizio di attività economiche e attributivi di benefici. In tale ottica ben si spiegano: (i) il limite temporale di diciotto mesi introdotto per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti “di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”, e per l’esercizio dei poteri inibitori e/o repressivi sulle attività intraprese con d.i.a./s.c.i.a. in contrasto con la normativa vigente, dopo la scadenza dei termini fissati dall’art. 19, co. 3 e 6-bis, l. n. 241/1990 (in forza del richiamo contenuto all’art. 19, co. 4, che impone il rispetto “delle condizioni previste dall’art. 21-nonies”); (ii) l’abrogazione dell’art. 21, co. 2, l. n. 241/1990, che, collocato dopo la disposizione sulle conseguenze sanzionatorie delle dichiarazioni o attestazioni false o mendaci (co. 1), prevedeva che “Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”; (iii) la riformulazione dell’art. 21-quater, co. 2, l. n. 241/1990, regolante la sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione del provvedimento amministrativo, oramai anch’essa ancorata al termine di diciotto mesi, per scongiurarne un utilizzo distorto che vanifichi l’introdotto limite temporale all’autotutela. Si è con ciò voluto ovviare ai casi in cui, anche a distanza di molti anni, un operatore che aveva intrapreso la propria attività economico-commerciale dovesse interromperla per effetto di un provvedimento di autotutela o, ancora, del riscontro della mancata formazione del titolo abilitativo implicito, con le rilevanti conseguenze sanzionatorie derivanti dall’abrogato art. 21, co. 2... (segue)



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