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NUMERO 21 - 11/11/2015

 Nota a Corte cost. 10 marzo 2015, n. 70

La Corte Costituzionale, con la sentenza che qui si commenta, ha dichiarato l’incostituzionalità del comma 25 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dall’articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.La norma oggetto di giudizio recava quello che comunemente si definisce “blocco dell’adeguamento” o anche “blocco della rivalutazione automatica”, o talvolta anche “blocco della perequazione" delle pensioni. Più esattamente recitava il comma: «25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», per memoria ricordiamo che ciò corrisponde per il2012 a € 1.405,05 lordi e a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Prima di procedere al commento della sentenza giova ripercorrere anche storicamente il quadro normativo dell’istituto della perequazione, e delle pronunce della Corte che si sono avvicendate negli anni, come del resto la stessa Corte ha ritenuto opportuno fare nella sua motivazione... (segue)



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