Log in or Create account

NUMERO 23 - 09/12/2015

 'With them” o “of them': il dilemma di David Cameron

Le richieste avanzate da Cameron nella lettera inviata a Tusk devono essere lette nel quadro del complesso rapporto che da sempre lega il Regno Unito all’Europa. In particolare si deve ricordare che il dibattito politico e dottrinario interno al Regno è stato caratterizzato da scetticismo e ostilità nei confronti dell’Europa fin da prima dell’adesione alla Comunità Economica Europea avvenuta il 1° gennaio 1973, soprattutto a motivo della problematica compatibilità tra la CEE e la tradizionale dottrina della sovranità del parlamento di Westminster. Come noto, secondo tale dottrina il parlamento è l’organo legislativo sovrano, il cui potere non è soggetto ad alcuna autorità superiore, nessun parlamento può vincolare con le sue decisioni il successivo e le corti  di giustizia non possono rifiutarsi di applicare le leggi. Lo stesso Cameron ha ricordato nella lettera che “la questione della sovranità è stata per anni un tema centrale nel dibattito nel Regno Unito sull’Unione Europea” ed emblematico, in proposito, risulta il fatto che dal testo dell’European Communities Act 1972 non si evinca mai, in modo esplicito, la supremazia del diritto comunitario su quello interno. Peraltro, nelle discussioni parlamentari su tale disegno di legge venne sottolineato che la sovranità di Westminster non veniva limitata, dato che in qualsiasi momento, sempre attraverso una sua legge, il parlamento avrebbe potuto decidere di abbandonare la Comunità. E lo stesso governo conservatore Heath nel whithe paper The United Kingdom and the European Communities, pubblicato nel 1971, aveva evidenziato che la membership della Gran Bretagna non avrebbe comportato “any erosion of essential national sovereignty”. Ciononostante l’Act del 1972 è stato considerato da dottrina e giurisprudenza un constitutional statute per l’impatto innovativo e rivoluzionario che esso ha avuto sull’ordinamento britannico. Come noto, si tratta di una definizione - non da tutti condivisa - che alcune sentenze di common law  hanno attribuito ad atti tra cui lo European Communities Act, lo Human Rights Act o le leggi sulla devolution. Secondo tale interpretazione – in assenza di formale distinzione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie - la natura “costituzionale” degli atti non può essere considerata un mero dato descrittivo, privo di conseguenze giuridiche, e assume quindi un valore sostanziale, ad esempio per il fatto che i constitutional statutes sono abrogabili solo attraverso una legge che esplicitamente li abolisce e non possono essere dunque oggetto di abrogazione implicita. Le riserve diffuse nel Regno Unito nei confronti dell’Europa e la necessità di salvaguardare il principio della sovranità del parlamento hanno comportato, peraltro, l’adozione di particolari meccanismi di controllo da parte di Westminster nella fase ascendente. In particolare, la riserva di scrutinio, definita il centro di gravità del sistema di controllo parlamentare, consente alle Camere di intervenire nel processo legislativo comunitario in modo incisivo, stabilendo che i ministri possono dare il loro assenso alle proposte legislative in sede comunitaria solo una volta che è stato completato il procedimento di controllo e di approvazione da parte del parlamento nazionale. E anche nella fase discendente l’European Community Act del 1972 alla schedule 2 ha previsto che – a parte alcune eccezioni in cui vi è la riserva di legge – la normativa comunitaria entra in vigore nel Regno tramite atti di legislazione secondaria (statutory instuments). A tal fine ha conferito all’esecutivo una delega legislativa di carattere generale e permanente. Questa scelta sottende la volontà non solo di utilizzare uno strumento normativo più snello ed agile rispetto alla legge, ma anche di relegare la materia comunitaria al rango di subordinate legislation, nell’illusione di preservare la sovranità di Westminster e di subordinare il diritto comunitario a quello nazionale. Un principio, questo, che nel 1972 già contrastava con le note sentenze della Corte europea Van Gent en Loos del 1962 e Costa v Enel del 1964, nelle quali era stato affermato il principio della preminenza della legislazione comunitaria sul diritto interno confliggente, e che è stato, infine, accolto nel 1991 dal Regno Unito con la sentenza della Camera dei Lords R. v. Secretary of State for Transport, ex p. Factortame Ltd. (No. 2) (1991) 1 AC 603 (Factortame2). Quest’ultima decisione è stata giustificata affermando che il parlamento del 1972, decidendo l’ingresso nella Comunità europea, aveva necessariamente accettato una limitazione di sovranità... (segue)



Execution time: 39 ms - Your address is 3.135.207.200
Software Tour Operator