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NUMERO 23 - 09/12/2015

 Professioni liberali e area grigia. Per un'antimafia degli ordini professionali

«La forza della mafia» è «nelle culture e nei comportamenti complici e funzionali», trova linfa al suo esterno e ha nel «capitale sociale» il maggiore elemento di forza. In questo scenario operano i collegamenti con la classe dirigente, categoria sociale compresa nella cosiddetta zona o area grigia, al cui interno, tra le più titolate culturalmente e tecnicamente d’ausilio alle organizzazioni mafiose, si riconoscono le professioni liberali. Come emerge dalle pronunce giurisprudenziali, nell’area grigia i confini tra lecito e illecito sono difficilmente distinguibili. Tale indistinzione si coglie, in particolare, nei rapporti tra imprese e organizzazioni mafiose, connubio che trova nelle espressioni «mafia imprenditrice» o «impresa mafiosa» una rappresentazione dell’agire mafioso, incentrato «sugli affari, non solo quelli illeciti ma anche sulle connessioni o commistioni tra lecito e illecito». I nodi mafiosi stringono reti relazionali e la compenetrazione in tali reti rientra in una strategia di «networking» mafiosa che genera vantaggi diretti anche per i professionistie, a al contempo, esternalità socialmente, economicamente e istituzionalmente negative. In tale contesto il ruolo specifico dei professionisti può assumere forme diverse ed essere in differente modo d’ausilio alle organizzazioni mafiose per il conseguimento di finalità varie, formalmente legali o parzialmente o totalmente illegali, ma comunque riconducibili all’associazione mafiosa, come definita dall’articolo 416-bis, comma 3, del codice penale. Diverse sono le categorie professionali interessate e le tipologie di attività professionale che possono essere esercitate a vantaggio di clan mafiosi e numerosi sono i casi che si sono presentati all’attenzione della magistratura. A tali attività possono corrispondere specifiche qualificazioni giuridiche penalistiche e specifici profili disciplinari ordinistici. Nell’ambito della categoria professionale dei medici, tra i casi annoverabili si ricordano: il medico che ha prestato cure sanitarie a un latitante esponente di un clan mafioso; o che si è impegnato nel «cancellare le tracce» che avrebbero condotto al latitante dal quale si recava per prestare cure mediche; il caso delle false generalità riportate nella cartella clinica; l’oculista che ha contribuito a delineare un quadro patologico grave di un pericoloso e sanguinario camorrista al fine di fargli ottenere la concessione degli arresti domiciliari. O i casi di strumentalizzazione della professione psichiatrica forense, di supporto al sistema giudiziario, che si sono concretizzate in perizie infedeli, o in consigli dispensati per agevolare la simulazione di patologie psichiatriche da sottoporre al vaglio dei magistrati per i fini più diversi (es. compatibilità carceraria per il cosiddetto regime del 41-bis)... (segue)



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