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NUMERO 24 - 23/12/2015

 Autorità sovranazionali di regolazione finanziaria e diritto costituzionale

E’ ben noto che nel mondo del diritto il termine globalizzazione può assumere così svariati significati, così diverse sfumature che è poi difficile indicare una tassonomia precisa.  In linea molto generale, e senza pretese di esaustività, con tale espressione si può intendere la tendenza degli ordinamenti a disciplinare istituti giuridici in maniera simile, oppure la tendenza, sempre più diffusa da parte degli organi di giustizia costituzionale ad utilizzare, nel giudizio di costituzionalità, categorie logiche simili e modelli analoghi di bilanciamenti (specialmente nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali) oppure ancora, sempre nel mondo delle Corti costituzionali, a richiamare precedenti di altre corti a supporto delle proprie decisioni, oppure infine ad assumere decisioni a livello sovranazionale che poi vengono – in vari modi- fatte proprie dagli Stati. La tendenza a disciplinare istituti in maniera simile è particolarmente forte in quei paesi che sono legati da accordi internazionali che tendono, in qualche misura, a rendere più uniformi gli ordinamenti (come ad esempio in Europa). Questi ordinamenti sono infatti dotati sia del potere di emanare norme che hanno efficacia all’interno degli Stati membri, sia di una autorità giurisdizionale sovranazionale che svolge la funzione di verificare la compatibilità del diritto interno con il diritto sovranazionale (nel caso il diritto europeo). Anche la tendenza degli organi di giustizia costituzionale ad utilizzare categorie logiche simili, oppure a richiamare precedenti di altre corti a supporto delle proprie decisioni è sempre più diffusa: essa serve, tra l’altro, ad attribuire una ulteriore legittimazione alle decisioni delle Corti costituzionali, spesso in equilibrio tra diritto e politica, specialmente quando si debbono bilanciare diritti costituzionali diversi usando parametri labili come ragionevolezza o proporzionalità. Il tratto comune di questo “tipo” di globalizzazione giuridica è dato principalmente dalla esistenza di una circolarità di istituti e di modelli decisori. Questo tipo di globalizzazione non incide, per vero, direttamente sulla sovranità degli Stati (a parte quando gli Stati abbiano attribuito ad un’altra organizzazione sovranazionale il potere di dettare norme, come nel caso dell’Unione europea), ma spinge, con meccanismi indiretti, alla creazione di una sorta di “diritto comune”, fatto di principi enucleati dalle Corti costituzionali,  che sta avendo la sua massima espressione specialmente nella materia e nella tutela dei diritti fondamentali. La regolazione economica costituisce uno dei campi dove maggiormente si assiste allo spostamento del potere di dettare le regole verso organizzazioni sovranazionali, in particolare in quei settori sottoposti ad una regolazione stringente di “settore” (come nel caso di banche e istituzioni finanziarie). Come si vedrà, tale spostamento non avviene però (con la eccezione delle nuove regole europee in materia di vigilanza bancaria)  in conseguenza di un trattato internazionale -i cui effetti sono normalmente disciplinati da regole costituzionali- ma in via di fatto e di prassi. Inoltre, mentre gli ordinamenti sovranazionali legittimati alla produzione di norme – come l’Unione Europea-  tendono a replicare, sia pure più o meno bene, i modelli organizzativi dello Stato, con istituzioni rappresentative e organi esecutivi, queste organizzazioni sono composte prevalentemente da rappresentanti delle Banche centrali, hanno un grado di trasparenza molto basso, seguono procedure perlopiù non formalizzate. Nondimeno  le decisioni assunte da queste autorità vincolano –nella misura e con i limiti che vedremo- le fonti interne dello Stato e incidono sui flussi di liquidità di cui possono beneficiare le imprese di uno Stato. Pertanto incidono sia sul sistema delle fonti che sullo sviluppo economico, e conseguentemente sulla sostenibilità e sul grado di tutela dei diritti sociali predisposto da ciascuno Stato. In definitiva esse pongono problemi nuovi di diritto costituzionale e non soltanto problemi confinabili nel campo del diritto finanziario o commerciale... (segue)



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