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NUMERO 1 - 13/01/2016

 La 'cultura del whistleblower' quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica amministrazione

L’origine del termine whistleblower è certamente significativa, designandosi con esso il bobbies inglese che soffia nel proprio fischietto per richiamare l’attenzione e fare fuggire i malintenzionati. Letteralmente, dunque, il whistleblower è il soffiatore nel fischietto, e cioè colui il quale “spiffera” al proprio “capo” i comportamenti illeciti dei propri colleghi. È, in estrema sintesi, volendo guardare al lato nobile della spiata, colui che ha il coraggio di denunciare atti corruttivi o irregolarità, chiedendo di mantenere segreta la propria identità al fine di evitare successive ritorsioni o emarginazioni. Il whistleblower denuncia ma, al contempo, chiede di essere tutelato, rompendo quel “muro” di solidarietà fra colleghi: proteggere per evitare che i singoli funzionari non corrotti si sentano isolati ed evitare, così, che si crei un meccanismo di assorbimento implicito di essi all’interno del ciclo corruttivo e che, con il loro silenzio, possano finire per essere collusi essi stessi al sistema partecipando all’occultamente dei profili decisionali della amministrazione. La lettura comunemente diffusa è che il whistleblower vada tutelato in quanto esso è uno spione che potrebbe essere punito per la sua infedeltà o che potrebbe anche subire ritorsioni dai propri colleghi. In tale ottica è necessario creare attorno ad esso una rete di protezione quando ogni altra forma di regolazione fallisce. Volendo, invece, guardare sotto una diversa prospettiva, il whistleblower potrebbe essere, oltre che il soggetto da tutelare, una risorsa da incentivare, essendo esso colui che per primo contatta il proprio superiore per denunciare la “malpractice” dando così la possibilità di correggere le distorsioni e, magari, prevenire gli stessi reati. Il whistleblower, seconda tale diversa lettura, potrebbe essere visto come parte di una strategia per mantenere e migliorare la qualità. Il whistleblower, inoltre, non dovrebbe neanche essere inteso unicamente quale strumento sulle cui dichiarazioni fondare l’attività di contrasto alla corruzione ma, diversamente, lo strumento che fornisce l’indizio per iniziare una attività istruttoria su cui, eventualmente, basare i successivi provvedimenti, anche disciplinari. Prevenzione, così, nel vero senso letterale del termine. E le due diverse prospettive da cui guardare al whistleblower, sono, evidentemente, il frutto del contesto culturale e giuridico che precede la disciplina dell’istituto stesso, essendo inevitabile che tale contesto condizioni l’evolversi del diritto positivo. La superiore riflessione, in particolare, potrà meglio spiegarsi considerando il diverso approccio culturale, in tema di prevenzione alla corruzione, tra l’ordinamento italiano e quello degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito. L’istituto del whistleblower, infatti, ha origini anglosassoni e, prima di ipotizzarne un suo trapianto all’interno dell’ordinamento italiano, bisognerebbe affrontare una analisi  del contesto (profondamente diverso) dal quale esso proviene per evitarne il rigetto. Le difficoltà di trovare una sua precisa collocazione all’interno del nostro ordinamento giuridico sono sintomaticamente rappresentate dalla stessa difficoltà di trovare un corrispondente termine italiano per qualificarlo. Anzi, le maggiori difficoltà nascono principalmente nel tentativo di trovare un “omologo” che abbia connotazioni positive, considerato che molti dei sinonimi che potrebbero coincidere con il “fischiatore” inglese richiamano concetti principalmente negativi: si pensi al pentito, al delatore, al collaboratore di giustizia o, ancora, allo spione. Ma tale difficoltà, come è evidente, non è solo un ostacolo terminologico, affondando piuttosto le sue radici in una difficoltà culturale, e cioè la difficoltà di connotare positivamente la attività di chi denuncia evitando che il silenzio trasformi il pubblico impiegato, pur estraneo all’attività illecita di altri soggetti, in soggetto omertoso ed in quanto tale partecipe. Il fenomeno del whistleblowing, infatti, oltre ad avere delle connotazioni strettamente giuridiche, si colloca innanzitutto all’interno di un sistema sociale che, senza indugiare, potrebbe anche essere definito “omertoso”, ove si consideri che si rende necessario trasformare un atto di dovere in un atto di coraggio o, peggio, un pubblico funzionario che compie il suo dovere in un valoroso guerriero contro la corruzione in un contesto complessivo di omertà. È una questione di particolare importanza e dimostra come solo in tale modo l’istituto del whistleblowing potrebbe anche inserirsi proficuamente nel nostro ordinamento, e cioè in un sistema che, in estrema sintesi, è abituato a ragiona in termini di “obbligo” di denuncia solo in capo ai pubblici ufficiali e con gli effetti esclusivamente repressivi del giudizio penale; un ordinamento che, in estrema sintesi, non riesce a creare complessivamente una cultura, anche giuridica, del whistleblower, e cioè una cultura generalizzata che interessi soggetti pubblici ed anche privati e che li coinvolga nel processo, complesso, di emersione dei fenomeni corruttivi. E ciò, si badi, sarebbe necessario ancora prima che si inizi a tradurre in norme giuridiche la figura del whistleblower, considerato che se sul piano repressivo è possibile registrare il tentativo legislatore italiano di elevare il livello di effettività del sistema di repressione dei delitti di corruzione, sul versante preventivo, nonostante le sollecitazioni internazionali ed i numerosi progetti di legge, il legislatore è rimasto eccessivamente inerte. È, in estrema sintesi, un approccio culturale, anche di cultura giuridica, di lotta alla corruzione a cui bisogna innanzitutto guardare, tenendo in particolare evidenza la circostanza che la corruzione è un fenomeno complesso... (segue)



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