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NUMERO 3 - 10/02/2016

 La giurisprudenza della CGUE sul rapporto contrattuale interno

La vicenda che ci occupa, che trae le sue origini dal progetto di creazione di una nuova cittadella giudiziaria della giustizia di Bari, è stata ed è ancora oggi oggetto di un complesso ed articolato contenzioso nazionale, nel corso del quale si sono altresì innestati rilevanti momenti processuali innanzi alla Corte di giustizia. La Corte, più in particolare, è stata chiamata innanzi tutto a pronunciarsi sulla qualificazione giuridica dell’operazione contrattuale congegnata dalle parti del procedimento principale e sulla possibilità o meno che essa ricada nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Il giudice dell’Unione, inoltre, ha dovuto ancora una volta prendere posizione sul rapporto intercorrente tra il principio dell’autorità della cosa giudicata e il diritto dell’Unione, con cui il giudicato acquisito da decisioni giudiziarie definitive eventualmente contrasti. Il giudice del rinvio, infatti, si è chiesto se, anche ammettendo che il contratto di cui trattavasi costituisse un appalto di lavori, tale qualificazione potesse effettivamente comportare l’inefficacia del giudicato nazionale che avesse cristallizzato una situazione incompatibile con il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Orbene, la presente trattazione tenterà una ricostruzione per quanto possibile critica della posizione assunta dalla Corte di giustizia in riferimento ad entrambe le questioni pregiudiziali sottoposte alla sua attenzione. In primo luogo, infatti, si cercherà di dimostrare come il contratto in corso di stipulazione tra la società Pizzarotti e il Comune di Bari, non solo in ragione del nomen iuris indicato dalle parti, ma anche della natura e del contenuto sostanziale degli obblighi reciprocamente assunti dalle stesse, sia da qualificarsi più correttamente come un contratto di locazione di cosa futura, come tale sottratto all’applicazione delle procedure di evidenza pubblica previste per gli appalti pubblici di lavori. E tuttavia, nel corso del presente scritto si presterà più ampia attenzione al secondo quesito pregiudiziale sollevato innanzi ai giudici di Lussemburgo, ossia a quello relativo ai rapporti tra il giudicato nazionale e il diritto dell’Unione con cui esso venga in contrasto. La seconda questione pregiudiziale, infatti, così come peraltro correttamente rilevato dalla società Pizzarotti nelle sue difese, avrebbe dovuto essere probabilmente trattata dalla Corte prima ancora di quella relativa al merito, ossia di quella relativa alla qualificazione del contratto de quo, rivestendo nei confronti di quest’ultima una posizione logicamente e giuridicamente prioritaria. Da questo punto di vista, più in particolare, si tenterà di dimostrare nel corso della trattazione che, pur in presenza di una violazione rilevata dalla Corte relativamente alla normativa dell’Unione in tema di appalti, nessuna incidenza possa essere prodotta dalla sentenza in esame sul contenuto di statuizioni ormai definitive in quanto dotate dell’autorità della cosa giudicata, con cui i giudici nazionali abbiano previamente definito la natura del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la portata delle loro reciproche prestazioni... (segue)



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