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NUMERO 4 - 24/02/2016

 Common law vs civil law

I comparatisti sono soliti contrapporre i sistemi appartenenti alla tradizione di civil law (detta anche ‘romano-germanica’) agli ordinamenti che si inscrivono nella tradizione di common law, a quest’ultima attribuendo caratteristiche proprie, ben lontane da quelle della prima, ovvero, in
particolare: un diritto di origine principalmente giudiziario nonché conseguentemente, al fine della coesione giurisprudenziale, l’osservazione della regola del ‘precedente’ per cui il giudice che deve decidere un caso è tenuto a rispettare le regole stabilite nelle sentenze precedenti. Sotto il profilo strutturale, il diritto di common law – qui riferito prevalentemente a quello inglese – si presenta perciò come un diritto casistico e pragmatico giacché, procedendo di caso in caso, muove dall’analisi (del giudice) dei problemi di vita quotidiana, rispetto ai quali interpreta le eventuali leggi, per inserirli in un sistema concettuale. Questo pone in rilievo una importante difformità rispetto agli ordinamenti di civil law che invece si caratterizzano per un sistema fondato sulla norma di origine legislativa dalla formula generica da cui peraltro i giudici partono per applicarla ai fatti mediante un atto di sussunzione ...(segue)



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