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FOCUS - Fonti del diritto N. 1 - 29/02/2016

 La Corte costituzionale e i 'Controlimiti' 2.0

La teoria dei “controlimiti” è stata elaborata in Italia dalla Corte costituzionale, similmente a quanto avvenuto presso altri giudici costituzionali europei, come argine rispetto a possibili violazioni dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inviolabili da parte delle fonti degli ordinamenti sovranazionali e internazionale, oltre che del diritto concordatario e delle leggi costituzionali e di revisione. Tale teoria appare vivere oggi un ritorno di attualità, a dimostrazione che l’efficace espressione utilizzata recentemente in dottrina secondo cui “la pistola dei controlimiti è dunque carica” può essere ritenuta quanto mai appropriata. Tale constatazione è ora possibile non solo a seguito della importante e diffusamente commentata sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale, sulla quale ci si soffermerà più avanti, ma più di recente anche in relazione al promovimento di una questione di legittimità costituzionale da parte della Corte di appello di Milano che ha suscitato un certo clamore. La questione di costituzionalità di cui si discute è stata sollevata infatti in relazione alla legge di esecuzione del Trattato di Lisbona nella parte in cui, in violazione del controlimite di cui all’art. 25 Cost., renderebbe efficace nell’ordinamento italiano la sentenza interpretativa della Corte di giustizia Ue sul caso Taricco, decisione con cui il giudice europeo ha inteso orientare i giudici italiani verso la disapplicazione delle norme sulla prescrizione nel processo penale nei casi in cui le stesse non garantiscano efficacemente la sanzione delle frodi fiscali in relazione agli interessi finanziari dell’Ue ai sensi del principio posto nell’árt. 325 TFUE. L’ardita, ma tutto sommato condivisibile -a parere di chi scrive-, ordinanza di rimessione interviene dunque a circa un anno di distanza dalla richiamata sentenza n. 238 del 2014, anch’essa coinvolgente i controlimiti, riguardante la norma consuetudinaria internazionale dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione per atti iure imperii. In quella sentenza la materia trattata, ed altri problemi di carattere processuale, come ad esempio quello della sindacabilità da parte del giudice costituzionale di norme consuetudinarie entrate nell’ordinamento in base all’art. 10 Cost., avevano un po’ lasciato sullo sfondo l’elemento dei controlimiti, pure colto come aspetto centrale dalla dottrina costituzionalistica. Il controlimite costituito dal diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. era stato azionato in relazione agli effetti di una celeberrima sentenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) resa nel caso Germania contro Italia. Come si sa, l’applicazione dell’immunità, riaffermata dalla sentenza della CIG in relazione al caso dei ricorrenti italiani contro la Germania, avrebbe comportato il diniego di giurisdizione da parte dei giudici civili italiani nei confronti dei deportati che si trovano ancor oggi, in alcuni casi tramite i loro eredi, in giudizio per ottenere la tutela risarcitoria per il danno subito per i crimini di guerra commessi nel territorio italiano durante la II guerra mondiale. Il pathos costituzionale derivante dalla materia del giudizio pare in effetti aver costituito lo sfondo ideale per una pronuncia che, sebbene per alcuni versi discutibile, ha avuto il coraggio di sfidare la consolidata interpretazione di una consuetudine internazionale antichissima e che si ricollega alla sovranità degli Stati, motivo per cui peraltro si è parlato di eterogenesi dei fini in relazione all’uso dei controlimiti nella sentenza, come strumento impiegato in qualche misura contro la sovranità statuale anziché quale suo baluardo. Sembra potersi rilevare come la necessità di tutela della sovranità che si esprime attraverso il compimento di atti iure imperii sia parsa tuttavia al giudice costituzionale meno urgente rispetto a quella della sovranità che si riempie di significato tramite l’effettività dei diritti fondamentali, una sovranità forse più vicina alla sensibilità del costituzionalismo contemporaneo, sebbene sia da ritenere che la seconda non possa vivere senza la prima, e viceversa. A fronte di tali delicate questioni teoriche, in qualche misura rimaste irrisolte dal giudice costituzionale nella decisione del 2014, questioni in cui non è tuttavia possibile in questa sede addentrarsi - e del resto non se ne avrebbero certamente le forze -,  la nuova sfida che stimola oggi il giudice costituzionale a riprendere in mano lo strumento dei controlimiti pare anch’essa adeguata a costituire un ambito favorevole al sollevamento di quella sorta di ponte levatoio che rimane alle Corti costituzionali a tutela degli ordinamenti statuali nell’Unione europea. Le materie su cui incide il caso Taricco, infatti, toccano ad un tempo il cuore della materia penale (il principio di legalità e di irretroattività) in relazione alla sanzione delle frodi fiscali. Non c’è bisogno di evocare le origini del no taxation without representation o del rule of law (ma anche dell’habeas corpus) per sottolineare quanto esse siano strettamente connesse, almeno nella chiave di lettura del costituzionalista, di quel patrimonio costituzionale irrinunciabile, che rappresenta il nucleo duro della sovranità gelosamente conservata dagli Stati a fronte delle crescenti competenze dell’Ue nell’ambito del processo di integrazione europea. Una sovranità legata ai diritti, così come già è emerso in relazione al caso del 2014, o forse sarebbe più corretto dire un residuo di sovranità che si esprimerebbe ormai prevalentemente nel considerare invalicabile una certa soglia nella tutela dei diritti. Su tali materie le norme costituzionali pongono proprio per questo particolari garanzie in relazione all’uso della fonte primaria, della sua irretroattività e tassatività, e proprio in tali ambiti non è casuale che il legislatore nazionale non abbia ceduto che del tutto parzialmente le proprie competenze all’Unione europea... (segue)



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