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FOCUS - Fonti del diritto N. 1 - 29/02/2016

 La super doppia pronuncia: l'immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini internazionali in Italia non esiste

Se volessimo conoscere la data di nascita del «meccanismo comunemente definito della doppia pronuncia» probabilmente dovremmo por mente al deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 26/1961, in quanto correlata alla precedente decisione n. 8/1956. Un modus operandi che è andato poi consolidandosi nel tempo e che ormai pare quasi aver preso le fattezze di una vera e propria tecnica decisoria, la cui peculiarità è quella di essere articolata in due tempi. Com’è noto, infatti, essa vede il susseguirsi di una sentenza interpretativa di rigetto, che propone ai giudici comuni un’interpretazione da seguire, e di una sentenza interpretativa di accoglimento, che definitivamente esclude, fra quelle possibili, l’opzione interpretativa disattesa dalla Corte costituzionale nella prima pronuncia. In buona sostanza con una sentenza interpretativa di rigetto viene individuata (e proposta per l’applicazione) una norma che non pone problemi di costituzionalità, mentre con una sentenza interpretativa di accoglimento viene individuata e dichiarata illegittima una norma, fra quelle ricavabili dalla disposizione censurata, perché appunto ritenuta contrastante con il parametro costituzionale. Sentenze di questo tipo in particolare rivelano come le decisioni della Consulta, per il tramite di disposizioni, incidano in realtà su norme, ovverosia sui significati, sul risultato dell’attività ermeneutica: del resto, non potrebbe essere altrimenti perché, se il sindacato è riservato alla Corte, la scrittura dei testi è riservata al legislatore. Limpida è l’esplicazione data dalla stessa Corte costituzionale di come appunto il suo intervento operi in ultima analisi sul piano delle norme (purché, è evidente, vi sia un atto da cui dette norme poter ricavare): «la disposizione […] costituisce il necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte, che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi parimenti il tramite di ritrasferimento nell'ordinamento della valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte medesima, la quale quindi giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni». In quest’ottica, anzi, può venir colto al meglio anche il reale effetto giuridico prodotto dalle comuni sentenze di accoglimento, che consiste dunque nell’annullamento di tutte le norme che in ipotesi potrebbe esprimere la disposizione assoggettata al controllo di costituzionalità. Non si è voluto, quindi, asserire sopra che quella della Corte costituzionale sia una giurisprudenza di mera interpretazione, impostazione, questa, clamorosamente smentita dalla titolarità (esclusiva) del Giudice delle leggi del potere di annullamento delle norme primarie (e costituzionali), ma si è solo inteso chiarire la prospettiva in cui ci si è collocati nel procedere all’analisi della vicenda in esame. Nel caso che ci occupa ad una prima sentenza interpretativa di rigetto, la n. 238/2014, è seguita un’ordinanza di manifesta inammissibilità, la n. 30/2015; non si è data, dunque, la sequenza “interpretativa di rigetto-interpretativa di accoglimento”, ma ad una decisione di rigetto, pur interpretativa, è seguita una decisione di (mero) rito: perché allora far riferimento al «meccanismo» della doppia pronuncia? Per rispondere a tale quesito occorre fare qualche passo indietro... (segue)



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