La sentenza 238 della Corte Costituzionale, recentemente adottata, supera gli interessi puramente italiani, perché si riferisce espressamente al diritto internazionale generalmente riconosciuto, cioè al diritto internazionale consuetudinario. Sembra opportuno presentare la sentenza e il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale italiana, in considerazione, tra l’altro, della circostanza che secondo la Corte, in funzione delle conclusioni della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia ed anche nel caso specifico del sistema giuridico italiano, la sentenza della CIJ non può essere rispettata come sarebbe il caso, invece, in applicazione dell’articolo 94 dello Statuto Nazioni Unite. In effetti, la regola dell’immunità di giurisdizione degli Stati, nella maniera nella quale è stata interpretata dalla CIJ nella sentenza citata, si pone in contraddizione con i principi fondamentali della Costituzione italiana e per ciò stesso non è possibile che tale regola di diritto internazionale generale, così interpretata, sia entrata nel sistema giuridico italiano, come è il caso generalmente per il diritto internazionale consuetudinario. I fatti a base della situazione possono essere riassunti come segue: si tratta di atti di guerra considerati come crimini di guerra, crimini contro l’umanità, contro la dignità umana, commessi dall’esercito tedesco nel periodo di occupazione del territorio italiano e comportanti fra l’altro, la deportazione di parecchi cittadini italiani, militari e civili che sono stati condotti in campi di concentramento, di lavoro in Germania ed in Polonia e che durante tale periodo hanno trovato la morte o hanno sofferto atrocità ben conosciute. Su tale base, taluni di questi italiani che hanno avuto la fortuna di ritornare vivi nel territorio italiano o anche i loro discendenti, hanno iniziato un processo contro la Germania. Per le ragioni derivanti dall’immunità di giurisdizione tali procedure sono state respinte perché i tribunali italiani hanno riconosciuto, nel caso di specie, l’immunità di giurisdizione dello Stato tedesco. La questione è arrivata di fronte alla Corte di cassazione italiana la quale, esaminando da vicino la gravità degli atti compiuti, nonché la qualificazione, accettata anche dalla stessa Germania, di crimini di guerra e di atti contro la dignità umana, si è chiesta se di fronte alla gravità di tali atti si potesse ancora parlare di immunità della giurisdizione. La stessa Corte di cassazione, nella sua ordinanza del 5 giugno 2002 n. 8157 aveva precisato che il riferimento di un atto alla categoria degli atti jure imperii non rappresenta un ostacolo per verificare se tali atti siano stati commessi in violazione delle norme di jus cogens e di conseguenza siano considerati crimini internazionali. La Corte di cassazione, nella sentenza citata, aveva sostenuto che la regola dell’immunità degli Stati, avente un carattere assoluto, potrebbe trovare un limite qualora lo Stato abbia agito nell’esercizio della propria sovranità, e qualora le azioni di tale Stato possano essere considerate come crimini di guerra, atti contro l’umanità o contro la dignità umana. La Repubblica tedesca, preoccupata delle conseguenze che avrebbero potuto conseguire a tale sentenza, ha proposto la questione all’attenzione della Corte Internazionale Giustizia per confermare l’esistenza dell’immunità di giurisdizione. Con la sentenza del 3 febbraio 2012, la CIJ, a maggioranza, ha deciso in favore della Germania ed ha invitato, di conseguenza, le giurisdizioni italiane ad agire conformemente alla sentenza della Corte. Lo Stato italiano, il 14 gennaio 2013, ha adottato la legge n. 5 per la adesione dell’Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a New York il 14 dicembre 2004, e vi ha aggiunto una disposizione (articolo 13 di detta legge) allo scopo di ordinare ai tribunali italiani di adeguarsi alla sentenza della Corte internazionale quando quest’ultima conferma l’assenza di giurisdizione dei giudici italiani in occasione di qualsiasi ricorso proposto contro la Germania per atti commessi jure imperii... (segue)
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